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Vale la data di spedizione o di ricezione?
Ultimo aggiornamento 30/01/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Molto spesso sorge il dubbio sulla valenza della data di spedizione o di ricezione per determinati adempimenti.

La regola generale e’ la seguente:

Per il notificante vale la data di spedizione, per il ricevente la data di ricezione.

Per cui se dovete presentare ricorso entro 60gg, se spedite il ricorso stesso al 60° giorno per posta siete in regola.

Lo stesso vale sia per i ricorsi amministrativi sia per quelli giudiziari, per questi ultimi era diverso fino alla sentenza della  Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la diversa formulazione normativa.

È costituzionalmente illegittimo il disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Sent. n. 477 del 20 novembre 2002 (dep. il 26 novembre 2002)

della Corte Cost. - Pres. Ruperto, Rel. Marini

 

vediamo pero’ la sua valenza caso per caso

 

Cartelle esattoriali

l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la notifica della cartella possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso essa deve essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento.

 

Accertamenti

In ordine alla notifica degli atti di accertamento, per altro verso, la disposizione di riferimento è costituita dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, che sull'utilizzo del mezzo postale rinvia alle modalità previste dal codice di procedura civile stabilite dagli artt. 137 e seguenti (e quindi anche all'art. 149).

Tuttavia, gli atti impositivi sono per loro natura recettizi; essi in tanto vengono a esistenza ed esplicano effetti giuridici in quanto giungano a conoscenza del destinatario entro i termini di decadenza dell'azione

accertatrice previsti dalle singole leggi d'imposta.

Pertanto, la semplice spedizione dell'avviso di accertamento o rettifica non perfeziona la notifica e non consente il sorgere dell'obbligazione tributaria.

In ogni caso, ogni possibile dubbio viene fugato dalla stessa Consulta, poiché la sentenza specifica che per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notifica alla data di ricezione effettiva dei documenti attestata dall'avviso di ricevimento, mentre la valenza della spedizione vale solo per la parte (ente impositore, eccetera) notificante.

La sentenza della Corte Costituzionale 22-23 settembre 1998, n. 346  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 8, comma 2, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui non

prevede che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione del piego, sia data notizia al destinatario medesimo;

b) dell'art. 8, comma 3, della L. n. 890/1982, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

La Consulta ha precisato, altresì, che il legislatore ordinario, nella sua discrezionalità, sarà libero di adeguare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (per il caso di assenza del destinatario) a quella dettata dall'art. 140 del codice di procedura civile (che non prevede affatto la restituzione dell'atto al mittente), ovvero di stabilire regole diverse; il limite della discrezionalità sarà rappresentato esclusivamente dal diritto di difesa del destinatario, in relazione al quale deve ritenersi illegittima qualsiasi disciplina che, prevedendo la restituzione del piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario medesimo.

 

Il processo tributario, all'art. 16, comma 5, del D.Lgs n. 546/1992, considera espressamente come notificato un atto a mezzo del servizio postale in occasione della sua spedizione e a prescindere dal momento di ricezione dello stesso, sebbene solo da quest'ultima data decorrano i termini per il destinatario (parte privata o ufficio impositore).