Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario la controversia relativa al recupero di spese di giustizia anticipate dallo Stato e dovute in base a sentenza penale, ove non sia in concreto richiesta l’imposta di registro sulla sentenza, o il “contributo unificato” sostitutivo dell’imposta di bollo e non ha rilevanza il fatto che la richiesta dell’Amministrazione sia enunciata nella cartella con le contraddittorie indicazioni di “tasse e imposte indirette” e “registro recupero spese di giustizia e accessori” Cassazione a Sezioni Unite Sent. n. 3008 del 18 dicembre 2007 (dep. l’8 febbraio 2008). Secondo la Cassazione le spese di Giustizia sono di competenza del Giudice tributario solo se contengono imposta di registro e contributo unificato, in mancanza di almeno uno di questi due tributi, la competenza e' del Giudice ordinario.