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La sospensione in appello e' ammissibile, la normativa italiana poco chiara contrasta con il diritto comunitario
Nonostante la Corte Costituzionale Italiana con l’Ord. n. 325 del 27 luglio 2001 (ud. del 12 luglio 2001) non ha ritenuto incostituzionale la mancata previsione della sospensione in appello,Il Presidente Sodo della Sez. 23 della Commissione Tributaria Regionale di Bari con Ord. del 22 agosto 2001
Prima di estrapolarne i principi voglio fare i miei complimenti al Giudice Sodo, giudice preparato e ad altissimo livello.
Cosa ha detto nell’ordinanza.
Il Giudice Sodo ritiene e condividendo la generale consapevolezza dell’ingiustizia della normativa sul processo tributario in ogni caso la disapplicazione delle norme nazionali impeditive dell'attuazione de principi comunitari - Corte di giustizia delle Comunità Europee, 5 febbraio 1963, 15 luglio 1964, Van Gend e Loos - Corte di giustizia delle Comunità Europee, 19 giugno 1990 e 21 dicembre 1991, Factortame e Zuckerfabrik.
La Corte di Giustizia, facendo applicazione del principio di cooperazione fissato dall'art. 5 del Trattato CE, si è infatti espressa nel senso che il giudice nazionale deve in ogni caso interpretare il proprio diritto interno "quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima .
Per cui carissimi Colleghi chiedete sempre la sospensione, per fortuna di Presidenti Sodo ce ne sono molti anche se non abbastanza.