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Equitalia la sospensione della riscossione e il silenzio accoglimento trascorsi 220 giorni
Ultimo aggiornamento 02/10/2015
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Come farsi annullare le cartelle di Equitalia

La regola generale in materia tributaria è quella del silenzio rifiuto, ossia qualsiasi istanza alla quale  entro 90 giorni l'ufficio non risponde deve considerarsi silenzio rifiuto, ma c'è una sola eccezione introdotta e passata inosservata dalla legge Finanziaria 2013, dove invece si configura un silenzio assenso.

Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto esattivo emesso da Equitalia è illegittimo, ovviamente ci devono essere dei motivi fondati (i funzionari abusivi è uno di questi)  il contribuente può fare una semplice istanza (preferibilmente per pec o raccomandata AR) e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente. A stabilirlo è la Legge finanziaria 2013 legge n.228/2012 che all’articolo 1, comma 537 e 540,   prevede espressamente che i concessionari per la riscossione sono obbligati a sospendere e a rispondere al contribuente a pena di nullità. Tale interpretazione ah trovato conferma nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza  n.5667/40/15 depositata il 23/06/2015 presidente dott. Pier Camillo Davigo la quale ha provveduto ad annullare una serie di cartelle esattoriali a carico di un imprenditore lombardo per centinaia di migliaia di euro affermando sostanzialmente l’esistenza del diritto all’annullamento del debito tributario per silenzio/assenso a seguito della mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza del contribuente sulla stessa linea anche la Commissione Tributaria provinciale di Lecce sentenza  n.1955/05/15 depositata il 4/06/2015, relatore Dott. Alessandro Calò, Presidente Dott. Alfredo Lamorgese

Queste sono le mosse da fare

1) Il Contribuente presenza istanza di annullamento e di sospensione  a Equitalia a mezzo raccomandata AR o a mezzo pec

 2) Equitalia trasmette l’istanza all’ente il quale, effettuate le valutazioni del caso e ne trasmette i risultati al al contribuente.

3) La mancata comunicazione – per la quale era previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente – ha l’effetto di far ritenere che le partite sono annullate di diritto

La richiesta on line

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