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LA SOSPENSIONE IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Ultimo aggiornamento 10/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

E' ormai prassi consolidata in giurisprudenza tributaria ritenere non applicabile la sospensione in appello, in quanto dalla formulazione letterale della norma lo esclude esplicitamente, ma a ben guardare la sospensione e' negata per l'esecuzione della sentenza, ma non del provvedimento impugnato. Io personalmente l'ho sempre chiesta in quanto ho sempre ritenuto illegittimo la disparitą di trattamento tra fisco e contribuente, sebbene l'art. 111 della carta costituzionale in ossequio alla legge Pinto e alla normativa comunitaria ritiene stato e contribuente in paritą di trattamento innanzi all'autoritą giudicante.

Devo per onestą riconoscere ai Giudici Tributari meridionali in particolare quelli di Bari, una grande competenza giuridica, negli ultimi anni sono sempre loro ad uscire dagli schemi e a fare giurisprudenza a favore di contribuenti ormai tartassati da una tirannia fiscale che non ha eguali in Europa, che anzi' somiglia sempre di piu' ad una legislazione fiscale degna di un paese dittatoriale dove vige il principio "Io sono lo Stato per cui mi devi pagare e basta altrimenti subirai ogni genere di ritorsione".

Riporto di seguito la massima dei Giudici Tributari Pugliesi:

Commissione tributaria Regionale di Bari, Sez. dist. di Lecce, Sez. 22 - Pres. Sodo Contenzioso tributario - sospensione in appello ammissibilitą

Sono applicabili anche in appello le norme in materia cautelare dettate dall'articolo 47, D.Lgs. n. 546/1992, in quanto da un lato l'oggetto del giudizio di secondo grado non č la sentenza impugnata quanto il provvedimento amministrativo a cui la predetta norma si riferisce mentre, sotto altro profilo, il rinvio di cui all'articolo 61, D.Lgs. cit., rappresenta l'estensione della sfera di applicazione della norma richiamata ad un'area alla quale, secondo la sua formulazione letterale, non risulterebbe applicabile; inoltre, rinvenendosi all'interno del diritto comunitario un principio consolidato, in un'ottica di armonizzazione dei rimedi giuridici predisposti dai singoli Stati membri, di completezza ed effettivitą della tutela giurisdizionale che coinvolge anche la tutela cautelare, si ricava che tale rimedio va assicurato anche nei casi in cui la norma processuale interna lo escluda, derivandone la disapplicazione delle leggi nazionali impeditive dell'attuazione di tali princģpi.