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SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

LA SOSPENSIONE  NEL PROCESSO TRIBUTARIO AMMISSIBILE ANCHE ALLA REGIONALE

Ultimo aggiornamento 12/10/2011
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

LA SOSPENSIONE  NEL PROCESSO TRIBUTARIO AMMISSIBILE ANCHE ALLA REGIONALE

LA SOSPENSIONE BREVE ILLEGITTIMA, I PALETTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale sentenza n. 217 del 17/06/2010 - Corte Costituzionale sentenza n. 281 del 23 luglio 2010.

 

 

 

Nel processo Tributario per ottenere la sospensione del pagamento o dell’esecuzione del provvedimento e’ necessaria la contemporanea sussisstenza di due requisiti, Il Fumus boni iuris (ricorso fondato almeno in apparenza) e il Periculum in mora (pericolo nella riscossione di subire un danno grave e irreparabile).

Per la sospensione alla Commissione Tributaria Regionale, molti giudici, per fortuna non tutti, ritenevano non ammissibile la sospensione perche’ non prevista espressamente dalla norma nella disciplina dell’appello, io personalmente ho sempre sostenuto che tale tesi contrastava con il legittimo esercizio di difesa del contribuente tale tesi e’ stata condivisa dalla  Commissione tributaria Regionale di Bari, Sez. dist. di Lecce, Sez. 22 - Pres. Sodo che  ha ritenuto ammissibile la sospensione dell’atto e non della sentenza in appello stabilendo quanto segue: Sono applicabili anche in appello le norme in materia cautelare dettate dall'articolo 47, D.Lgs. n. 546/1992, in quanto da un lato l'oggetto del giudizio di secondo grado non è la sentenza impugnata quanto il provvedimento amministrativo a cui la predetta norma si riferisce mentre, sotto altro profilo, il rinvio di cui all'articolo 61, D.Lgs. cit., rappresenta l'estensione della sfera di applicazione della norma richiamata ad un'area alla quale, secondo la sua formulazione letterale, non risulterebbe applicabile; inoltre, rinvenendosi all'interno del diritto comunitario un principio consolidato, in un'ottica di armonizzazione dei rimedi giuridici predisposti dai singoli Stati membri, di completezza ed effettività della tutela giurisdizionale che coinvolge anche la tutela cautelare, si ricava che tale rimedio va assicurato anche nei casi in cui la norma processuale interna lo escluda, derivandone la disapplicazione delle leggi nazionali impeditive dell'attuazione di tali princìpi.

Dopo anni di dibattiti e libere interpretazioni e’ finalmente intervenuta la Corte Costituzionale sostenendo che  l'interpretazione fatta da molti giudici in virtu' del quale la sospensione cautelare della riscossione ex art.47 non fosse ammissibile in Commissione Tributaria Regionale e' del tutto infondata, chiarendo definitivamente, che il generico richiamo alle norme imposte al Giudice di primo grado sono applicabili anche alla Regionale, una diversa interpretazione lederebbe il diritto alla difesa dei contribuenti.
Io personalmente lo dico da anni, ma purtroppo non tutti i giudici lo avevano recepito, ora e' defintivamente conclusa la questione grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, ovviamente il problema e' quello di farlo presente quando si fa appello. Corte Costituzionale sentenza n. 217 del 17/06/2010.

 

Un’altra questione altrettanto importante riguarda la sospensione breve, proposta, ma non convertita in legge, che imponeva la

 

 validità della sospensione solo per 150 giorni, una vera assurdità che penalizzava i cittadini rendendoli vittime della lentezza

 

 della giustizia.

 

Sulla questione della sospensione breve e' intervenuta la Corte Costituzionale si è interessata del processo del lavoro ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, terzo periodo, del D.L. n. 59 dell'08 aprile 2008 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101 del 06 giugno 2008, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice.

In particolare, in base al succitato articolo, il giudice deve decidere la causa nel termine complessivo di 90 giorni dalla data della sospensione, con possibilità di conferma, ad istanza di parte, per ulteriori 60 giorni (in totale, al massimo, 150 giorni), col decorso dei quali la perdita di efficacia comunque si realizza.

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la suddetta limitazione della tutela cautelare, perché in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Corte Costituzionale sentenza n. 281 del 23 luglio 2010.

Speriamo che questa sentenza sia da deterrente per il futuro per tutti coloro che vogliono limitare il diritto alla difesa nel processo tributario, dove già la parità tra fisco e contribuente non esiste.

Dott. Giuseppe Marino