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SCHEDA DI TRASPORTO
Ultimo aggiornamento 14/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI
 

Dal 19 luglio 2009 con l'entrata in vigore del D.M. n. 554 del 30/06/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/07/09 in attuazione dell'art. 7-bis del DLgs. 21.11.2005 n. 286, inserito dall'art. 3 del DLgs. 22.12.2008 n. 214, è obbligatoria la "scheda di trasporto" da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del vettore
L'obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
 

Ecco la nuova scheda di trasporto in pdf

Scheda di trasporto

Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi in ambito nazionale, con Decreto del 30 giugno 2009 e' istituito un documento, denominato " scheda di trasporto" , da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del vettore. La data d'introduzione dell'obbligo decorre dal 19 luglio 2009.

Obiettivo del Provvedimento

* Conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale
* Favorire le verifiche sul corretto utilizzo dell'attivita' di autotrasporto in conto terzi in ambito nazionale (art. 7-bis D.Lvo 286/2005)

Definizione

attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

Soggetti Obbligati

* Compilazione a cura del committente
 

* Conservazione a cura del vettore a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto

Soggetti coinvolti

vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Contenuto minimo obbligatorio

Dati anagrafici e fiscali del:

* vettore ( compreso il Numero di Iscrizione Albo Autotrasportatori )
* committente
* caricatore
* proprietario della merce
* Dati merce trasportata
* tipologia
* quantita' / peso
* luogo di carico merce
* luogo di scarico merce
* luogo e data di compilazione
* dati del compilatore ( di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente )
* eventuali dichiarazioni , osservazioni varie , istruzioni
* firma

Documenti equipollenti (Purche' integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n.
554 Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009 "
)

* D.D.T. ( DPR 14/08/1996 n. 472 )
* Copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del D.Lvo 21/11/2005 n. 286
* Lettera di vettura internazionale CMR
* Documenti doganali
* Documento di cabotaggio ( D.M. 3/04/2009)
* Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa ( D.Lvo 26/10/95 n.504)
* Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

Esonero alla compilazione

* Trasporti di collettame eseguiti mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, se accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
* I veicoli che effettuano trasporti in conto proprio;
* I veicoli indicati all'art. 30 Legge 6 /6/ 1974 n. 298 ( forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc....)

Modalita' di compilazione

* Compilazione di una scheda per ogni veicolo;
* In caso di piu' luoghi di scarico:
➢ una unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi
oggetto di scarico;
piu' schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico;

Sanzioni

* Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro.* Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma
scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.

All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo , che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente. In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lvo 286/2005 ( pagamento di € 600 fino a € 1800 )

Entrata in vigore: 19 luglio 2009