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Sanzioni tributarie responsabilità solidale del legale rappresentante, Dal 02/10/2003 a seguito del D.L. 269/2003 “spersonalizzazione delle sanzioni” le sanzioni tributarie inflitte alla società da tale data anche per violazioni precedenti, sono esclusivamente ad essa ascrivibili, nulla questio all’amministratore persona fisica.

Ultimo aggiornamento 25/09/2017
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Dal 02/10/2003 a seguito del D.L. 269/2003 “spersonalizzazione delle sanzioni” le sanzioni tributarie inflitte alla società da tale data anche per violazioni precedenti, sono esclusivamente ad essa ascrivibili, nulla questio all’amministratore persona fisica

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il c.d. principio di personalizzazione della sanzione - in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta o di un inadempiente all'obbligo tributario sono direttamente responsabili delle sanzioni relative alle violazioni delle norme tributarie commesse ad opera e/o nell'interesse della parte rappresentata (legalmente e/o negozialmente) e/o amministrata, mentre tale parte è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, si applica alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, mentre quelle commesse in epoca precedente continuano ad essere riferite alla società, all'associazione o all'ente, con permanenza della responsabilità solidale della persona fisica, senza che possa trovare applicazione il principio del favor rei, in quanto l'abrogazione della disciplina previgente non ha avuto alcun effetto sulla norma incriminatrice. Analogamente, non è possibile applicare il favor rei, per quanto concerne il principio della responsabilità diretta della persona giuridica, introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, convertito in L. n. 326 del 2003 (applicabile, in base a quanto disposto dal comma 2 del detto articolo, solo per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data - 2/10/2003 - di entrata in vigore del detto D.L.), prevede, infine, la responsabilità esclusiva a carico della persona giuridica., con riferimento alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del detto decreto. Cassazione Civile Sez. V sentenza n. 25096/2014

Ricostruiamo l'iter normativo

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 1, concernente "disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" (e, quindi, rilevante nel caso di specie), prevede, per quanto riguarda la fattispecie in esame, la responsabilità diretta della società contribuente, alla quale si aggiunge, in base alla espressa previsione del comma 6 dello stesso articolo, la responsabilità solidale della persona fisica che ne ha la rappresentanza, obbligata "in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente";

 

il D.Lgs. n. 472 del 1997, applicabile solo per le violazioni commesse successivamente al 01/01/1998 (come espressamente precisato dall'art. 27 del D.Lgs. citato), introducendo il diverso principio della personalizzazione delle sanzioni, prevede all'art. 2 la responsabilità diretta della persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, alla quale si aggiunge, in base a quanto disposto dall'art. 11 D.Lgs. citato, la responsabilità solidale della società, "obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso...";

 

il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, convertito in L. n. 326 del 2003 (applicabile, in base a quanto disposto dal comma 2 del detto articolo, solo per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data - 02/10/2003 - di entrata in vigore del detto D.L.), prevede, infine, la responsabilità esclusiva a carico della persona giuridica.

Art. 1310 cc. Prescrizione.

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [c.c. 2934, 2943] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori

 

La sospensione della prescrizione [c.c. 2941, 2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione [c.c. 2937] fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

 

Ciò posto, e precisato che le violazioni per cui è causa sono riferite al periodo 1983-1987, va ribadito il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui "in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il c.d. principio di personalizzazione della sanzione, introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 ed 11 - in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta o di un inadempiente all'obbligo tributario sono divenute direttamente responsabili delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme (formali e sostanziali) tributarie commesse ad opera e/o nell'interesse della parte rappresentata (legalmente e/o negozialmente) e/o amministrata, mentre tale parte è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata -, si applica, ai sensi dell'art. 27 del medesimo D.Lgs., alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, mentre quelle commesse in epoca precedente continuano ad essere riferite alla società, all'associazione o all'ente, con permanenza della responsabilità solidale della persona fisica prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, senza che possa trovare applicazione il principio del "favor rei", in quanto l'abrogazione della disciplina previgente non ha avuto alcun effetto sulla norma incriminatrice" (Cass. 5714/2013; conf. Cass. 2233/2013);

 

Analogamente, senza possibilità anche in tal caso di applicare il favor rei, per quanto concerne il principio della responsabilità diretta della persona giuridica, introdotto (come sopra evidenziato) dal D.L. n. 269 del 2003, ma solo con riferimento alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata al 2-10-2003, data di entrata in vigore del detto decreto.

 

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata, restando applicabile, diversamente, la previgente disciplina di cui all'art. 11 del d.lgs. 18 settembre 1997, n. 472, con operatività della responsabilità solidale tra ente collettivo e legale rappresentante della società in carica all'epoca della violazione, sicché, in tale evenienza, ove la cartella esattoriale sia stata notificata solo alla società, ne risponde anche la persona fisica in quanto l'atto di esercizio della pretesa fiscale nei confronti di uno degli obbligati in solido è opponibile, ex art. 1310 cod. civ., anche agli altri debitori. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. del Piemonte, 17/03/2007). Cass. civ. Sez. V, n. 25993.2014

 

 

 

 

 

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