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RIVALUTAZIONE MONETARIA
Ultimo aggiornamento 29/11/2014
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La sentenza della Corte di Cassazione del 20.11.1991, n.12432

La rivalutazione monetaria, ha lo scopo di compensare il danno per inadempimento, se per esempio il creditore nel 1980 deve avere 2.000,00 € e dopo il corso della giustizia ottiene tale somma nel 2002, la rivalutazione adegua la somma iniziale al costo della vita e quindi si ottiene 8.125,57 €.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi, il cui scopo e' quello di compensare il danno del tardivo pagamento.

prima della sentenza del 1991, si calcolavano gli interessi sul capitale rivalutato finale, ( v. Cass.13 novembre 1989, n.4791) con il nuovo orientamento la Cassazione ha stabilito che gli interessi vanno calcolati non sul capitale finale rivalutato, ma sul capitale rivalutato dell'anno al quale l'interesse di riferisce.

si riporta 

 DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1998, n. 352

Con decreto su citato,  pubblicato sulla G.U. n. 239 del 13ottobre 1998, è stato stabilito il regolamento recante i criteri e le modalità per la  corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato   pagamento di retribuzioni, pensioni e emolumenti di natura assistenziale spettanti ai  dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.

 IL TESTO INTEGRALE

 DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1998, n. 352

Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

 IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;
Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre1996;
Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;
Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;
Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddetta deliberazione;
Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° settembre 1998;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal1° gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.

Art. 2
(Criteri per la corresponsione degli interessi legali
e della rivalutazione monetaria)

1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali,nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,n. 412.

2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.

5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT   dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati  dall'Istituto  nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti   d'ufficio.

7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

Art. 3
(Modalità di calcolo)

1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla   data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai    sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo      provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da  comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.

2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati    sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. E'escluso l'anatocismo.

3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o    rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del    decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 4
(Imputazione della spesa)

1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata   nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi    natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole    amministrazioni.

2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è  a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura     assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali    competenti all'erogazione.

 

 

CALCOLO INTERESSI 

CALCOLO RIVALUTAZIONE 

DATI UFFICIALI ISTAT

 

Vedi anche Concordato Preventivo  piani di Risanamento e Ristrutturazione del debito

 

 

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