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Il Rimborso della Tassa Rifiuti (Tarsu) dei Comuni Campani
Ultimo aggiornamento 13/01/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Stiamo preparando ricorsi per il rimborso della tarsu

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E' sotto gli occhi di tutti il degrado in cui versano i Comuni della Campania, per l'allegra gestione dei rifiuti da parte del centro sinistra, miliardi di euro pagati dai contribuenti per essere sommersi dai rifiuti. L'immagine della Campania e' ormai definitivamente distrutta, la Germania espone dei cartelli in cui avverte che i prodotti italiani venduti non provengono dalla Campania. Cio' premesso vediamo di analizzare dal punto di vista fiscale che cos'e' la tarsu.

La Tarsu Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' un prelievo fiscale che per la sua caratteristica esige che il cittadino usufruisca di un servizio, per cui cosa succede se questo servizio non viene svolto o viene svolto male?

l’art. 59 co. 4 e 6 del dlgs n. 507 del 1993, istitutivo del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, il tributo possa essere ridotto nella misura del 60% o addirittura sospeso:

Il Rimborso puo' essere richiesto entro  due anni dal pagamento art. 75 comma 3 Dlgs

Come muoversi: E' necessario il Ricorso alla Commissione Tributaria.

Art. 59 Dlgs 507/93

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire. 2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori. 4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2. 5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2. 6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

 

Art. 75 Dlgs 507/93 comma 3

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.