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In base a una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ripresa dalla Cassazione sentenza 7645 del 02/04/2014 il processo deve essere portato al suo naturale epilogo ossia alla pronuncia per cui le sanzioni processuali devono essere ridotte al minimo, in controtendenza i giudici di merito al fine di smaltire il contenzioso velocemente tendono a prediligere le sanzioni processuali di inammissibilità, ma vediamo, cosa succede se non si firma uno dei ricorsi? cosa succede se non allego l'atto impugnato? cosa succede se c'è un difetto di procura?... Vi riporto di seguito le ulrime sentenze che costituiscono un prezioso salvagente all'inammissibilità
1. Ricorso all'ufficio non firmato, ma sottoscritto quella alla commissione
nessuna nullità
Cassazione sentenza n. 24461 del 17/11/2014
Il ricorso tributario è ammissibile anche se la copia
notificata all’Ufficio non contiene la firma del contribuente. È quanto emerge
dalla sentenza 17 novembre 2014 n. 24461 della Corte di Cassazione – Sesta
Sezione Civile Tributaria Si sta sviluppando sempre di più l'orientamento in
virtù del quale le sanzioni processuali devono essere ridotte al minimo e
cercare di garantire il naturale sbocco del processo ossia la pronuncia. In
parole semplici la ricorrente aveva firmato il ricorso alla Commissione
Tributaria, ma non quello all'ufficio, la Commissione aveva dichiarato il
ricorso inammissibile e la società ha proposto ricorso per Cassazione e
lamentato la violazione di legge in relazione all’articolo 18 del D.Lgs. n. 546
del 1992. La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo
sufficiente che almeno una delle copie del ricorso fosse firmata.
Secondo la CTR di Roma, la sanzione dell’inammissibilità deriva direttamente
dalla norma dell’art. 18 citato e la conferma di ciò arriva da alcune sentenze
di legittimità, tra le quali la difesa erariale ha citato la sentenza n. 14117
del 2009. La pensa diversamente la Sesta Sezione della Cassazione del che Invece
ha richiamato l’ordinanza
n. 10282 del 2013 secondo cui “per
impedire l’inammissibilità del ricorso è sufficiente che almeno un esemplare
dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, essendo poi irrilevante, nel
caso di notifica diretta per posta, l’irregolarità rappresentata dal fatto che
tale esemplare sia quello depositato presso la Commissione Tributaria e non
quello consegnato all’Ufficio”. Il Supremo Collegio evidenzia come tale
conclusione che non pregiudichi il diritto di difesa dell’Amministrazione, in
ragione dello sfasamento tra il termine di costituzione del ricorrente 30 giorni
dalla proposizione del ricorso e il termine di costituzione della parte
resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso; Infatti l’Ufficio che riceve un
ricorso, anche se non firmato, contro un proprio provvedimento, è comunque in
condizione di predisporre le proprie difese, salvo stabilire o meno in giudizio,
dopo aver verificato la sussistenza della sottoscrizione sull’originale, che il
contribuente depositi nella segreteria del giudice adito nel termine di cui
all’articolo 22 D.Lgs. 546/92.
In base a una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ripresa dalla
Cassazione sentenza 7645 del 02/04/2014 il
processo deve essere portato al suo naturale epilogo ossia alla pronuncia per
cui le sanzioni processuali devono essere ridotte al minimo, in tal senso si
veda anche
Cass. 18821 del 30/06/2006.
La giurisprudenza quindi protende sempre di più ad evitare rigorosi formalismi
che possano evitare il normale svolgimento del processo.
Cassazione 24461/2014 del 17/11/2014
commento a cura del Dott. Giuseppe Marino difensore tributario.
2. Ricorso senza allegare l’atto impugnato, nessuna nullità
Commissione Tributaria Regionale di Roma sentenza n. 3892/21/14 depositata il
12/06/2014
La Commissione Tributaria di Roma, che a mio parere è una delle migliori in
Italia, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva dimenticato di
allegare l’atto impugnato, secondo i giudici della capitale
l’art.22
del Dlgs 546/92 non commina alcuna
sanzione di nullità all’onere di allegazione, questo orientamento a mio
parere giusto e perfetto nel ragionamento logico giuridico è da condividere a
pieno. Non allegare l’atto non comporta alcun pregiudizio per l’ufficio nell’
esercizio alla difesa, considerato il fatto che l’atto è emesso dall’ufficio
stesso contro il quale è stato proposto ricorso. In secondo luogo la corretta
indicazione degli estremi dell’atto costituisce obbligo sufficiente per
l’individuazione dell’atto impugnato. Fatto diverso è quando non solo non si
allega l’atto, ma non si indicano nemmeno gli estremi dell’atto o lo si indicano
in maniera errata. E’ consigliabile in ogni caso di stare molto attenti a
trascrivere con correttezza gli estremi dell’atto, proprio nel caso di omessa
allegazione e di scrivere anche conseguentemente agli estremi le parole “meglio
identificato ed allegato agli atti” nel caso ci fosse un errore di trascrizione,
in questo caso l’atto allegato meglio
identificato ed allegato agli atti salva l’errore. La Giurisprudenza ha più
volte confermato che nessuna sanzione è mai stata comminata dal legislatore per
l’omessa allegazione dell’atto, tra l’altro quando conviene al fisco la sanzione
deve essere specificatamente comminata quando non conviene basta non aver
rispettato la norma. La realtà a mio parere è una sola a prescindere della
specifica sanzione della norma, il giudice deve vedere se viene compromesso il
diritto alla difesa o altri diritti costituzionalmente e da statuto del
contribuente previsti, solo in quel caso deve comminare la sanzione di nullità.
Sulla non nullità dell’omessa
allegazione si veda anche
Cassazione
Sentenza
12 dicembre 2013, n. 27837, Che con
riferimento al vecchio processo aveva stabilito che l’inammissibilità può essere
dichiarata soltanto se manca
o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati dalla norma, quindi
se gli estremi dell’atto sono corretti, anche se l’atto non viene allegato
nessuna incertezza può essere rilevata.
3. Assenza di mandato o mandato irregolare, nessuna
inammissibilità
Corte Cass., SS.UU Sent. n. 22601 del 2
dicembre 2004 (ud. dell'8 luglio 2004) - Corte Cost. sentenza n. n.189 del
13/06/2000
In presenza di ricorso senza assistenza obbligatoria, di ricorso senza autentica
del difensore, di ricorso senza autentica senza indicazione dell’ordine di
appartenenza e relativo numero di iscrizione, di
ricorso con altri tipi di irregolarità,
devono essere sanate con un ordinanza del Giudice,
soltanto quando questa ordinanza dovesse essere
ignorata è possibile dichiarare l’inammissibilità, ma fino a quando
il Giudice non emette l’ordinanza di regolarizzazione una sentenza di
inammissibilità è da considerarsi nulla.
Il fatto che l'art. 12, comma 1, parli di mera assistenza e non di
rappresentanza, "ciò significa che il
difensore
incaricato non
deve sostituire
il ricorrente,
ma deve
semplicemente fornirgli la sua assistenza di carattere tecnico; il che
può essere
fatto redigendo materialmente il ricorso o partecipando, eventualmente
insieme col suo cliente, all'udienza di discussione"
Ebbene, è oggi opinione diffusa che l'omesso attestato di autografia non
comporti la nullità del ricorso, mentre viceversa la mancata
sottoscrizione della procura debba comportare la nullità dell'atto.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Sentenza del 3
settembre 2004, n. 17845 -Corte di Cassazione Sez. Tributaria Sentenza del 3
settembre 2004, n. 17845 - Corte di Cassazione 5 Sez. Sentenza del 22 gennaio
2007, n. 1299
- Corte di Cass., Sez.
trib., 6 ottobre 2006,
n.
21510
Tra l’altro la presunta inammissibilità
paventata dal Giudice di primo grado non trova riscontro normativo in quanto non
viene espressamente sanzionata da alcuna norma
l’omissione dell’indicazione dell’ordine di
appartenenza
del difensore
Orbene, può considerarsi ormai ius
receptum (Corte Cost. 13-6-2000, n.189; Cass. Sez.
Un. n. 22601/2004; Cass. Sez.. Trib. n. 620/2006)
che nelle controversie tributarie di valore superiore a £. 5.000.000, per
effetto dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione degli artt. 12, c. 5°
e 18 c. 3° e 4° D.Lgs. n. 546/92 fornita dalla Corte Costituzionale con la
citata sentenza n. 189/2000, la inammissibilità del
ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere
dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo
fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica impartito dal Presidente
della Commissione Tributaria. Costituendo
l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine
può provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado e la
mancata fissazione del relativo termine si traduce
in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Sul primo versante è
stato sottolineato
che l'omissione
integra una "mera
irregolarità" Cass., Sez. trib., 6
ottobre 2006, n.
21510, se è vero che "la mancanza
della certificazione, da
parte del difensore, della autografia della parte non induce
di per
sé nullità del mandato ad litem, non essendo tale nullità comminata dalla
legge e non incidendo tale formalità sui requisiti
indispensabili perché
l'atto raggiunga il suo scopo"
Quanto invece
all'omessa sottoscrizione della formula della
procura da parte del
contribuente, essa,
per uniforme
e risalente
giurisprudenza, materializza "una ipotesi di
inammissibilità del
ricorso, non
emergendo alcun dato sicuro sull'effettivo conferimento della
procura e
sulla data della stessa"
nella fattispecie il Giudice di primo grado eccepisce l’errata indicazione
della data del conferimento del mandato 06/07/2007 anteriore alla notifica della
cartella, ma è evidente, che si tratta di
un errore di battitura che costituisce mera irregolarità.
Colui che
è preposto
alla difesa
deve possedere
i requisiti
professionali enunciati dall'art. 12, comma 2
il ricorso
sottoscritto da
un professionista
non abilitato, il cui incarico sia stato conferito dal contribuente con
procura
a margine dello scritto, equivale al ricorso sottoscritto personalmente dall'interessato - e cioè con modalità sì irregolare ma non in maniera insanabile ergo il giudice tributario avrebbe dovuto ordinare per tempo la regolarizzazione; non avendolo egli fatto, l'irregolarità finisce sanata. Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006, n.21510
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