Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com  orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30

  081/5706339       081/0060351             Consulenza a pagamento                                              

Responsabilità del Legale Rappresentante per Tributi e sanzioni della Società con  personalità  giuridica
Ultimo aggiornamento 09/10/2008

 

Mancanza di responsabilità del Legale Rappresentante per Tributi e sanzioni della Società con  personalità  giuridica

L’art.16 del Dlgs del 18/12/97 n.471 ha soppresso dal 01/04/98 le parole pene pecuniarie e sopratasse dall’art.98 del D.p.r. 602/73 che prevedeva la responsabilità solidale di quest’ultime dell’amministratore della società.

L'esclusiva  riferibilità  alla  persona   giuridica   delle   sanzioni amministrative tributarie e’ stata stabilita dall'art. 7  del  D.L.  n.  269  del  30 settembre 2003 (manovra Tremonti), convertito, con modificazioni, nella L. 24  novembre  2003,n. 326, con effetto dal  02/10/2003.

L’art.3 del Dlgs 472/97 introduce inoltre il principio di legalità in forza del quale nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, con effetto dal 01/04/1998.

Cio’ premesso in base alla sentenza della Corte di Cassazione  n. 5714 del 16/01/2007 depositata il 12/03/2007, con riferimento al quadro normativo sopra menzionato, e’ stata stabilita la seguente situazione di applicabilità dell’art.98 del D.p.r. 602/73 in merito alla responsabilità solidale degli amministratori per le sanzioni tributarie:

Violazioni commesse fino al 31/03/1998 applicabile

Violazioni commesse dal 01/04/1998 inapplicabile

Per effetto dell'art. 7  del  D.L.  n.  269  del  30 settembre 2003 (manovra Tremonti), il regime della responsabilità degli amministratori per le sanzioni tributarie e’ il seguente:

Permane la responsabilità : Per le violazioni contestate ed irrogate e quindi notificate all’amministratore entro il 02/10/2003

Viene meno la responsabilità: Per le violazioni contestate ed irrogate e quindi notificate all’amministratore dal  03/10/2003 anche se riferite a periodi d’imposta pregressi.

Nella fattispecie l’amministratore non risponde delle sanzioni tributarie ne tanto meno delle imposte e degli accertamenti tributari, quest’ultimi non noti al ricorrente.

La legge delega (L. 7 aprile 2003, n. 80) all'art. 2, comma  1, lettera l), fissa il principio seguente "la sanzione fiscale amministrativa si  concentra  sul  soggetto  che  ha  tratto  effettivo  beneficio   dalla

violazione".     La legge stabilisce il principio di concentrazione della  sanzione  sul soggetto che ha tratto effettivo vantaggio dalla violazione, come specifica la  relazione  governativa,  indipendentemente  dalla  natura  di   persona giuridica o fisica del contribuente, stabilendo una stretta connessione tra punizione e indebiti vantaggi.

La responsabilità degli amministratori nel diritto civile: Dal punto di  vista  civilistico,  gli  amministratori  di  società  possono  essere  responsabili  nei confronti:

       - della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del codice civile);

       - dei creditori sociali, per la mancata conservazione  dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 del codice civile);

       - di singoli soci o di terzi direttamente danneggiati da atti  dolosi o colposi (art. 2395)

    La principale fonte di responsabilità degli amministratori è  certamente quella nei confronti della società.

    In relazione ad essa  occorre  precisare  che  per  “responsabilità”  si intende l'obbligazione di risarcire il danno prodotto  dall'inadempimento  o dall'inesatto adempimento di una preesistente obbligazione, non derivante da impossibilità non imputabile al debitore (cfr. art. 1218 del codice civile).

    “Applicando al diritto societario l'istituto della  responsabilità,  con riferimento agli amministratori delle società di capitali  si  può,  dunque, dire  che  la  loro  responsabilità  deriva  dall'inadempimento  delle  loro

obbligazioni primarie,  nate  nel  rapporto  di  amministrazione,  che  essi intrattengono con le società di capitali”. Ne  consegue  che,   per   il   sorgere   della   responsabilità   degli amministratori, chi intende agire deve essere in grado di provare:

       - l'inadempimento di propri obblighi o doveri;

       - che si sia verificato un danno;

       - il nesso causale tra inadempimento e danno

La colpa degli  amministratori,  inoltre,  si  presume,  trattandosi  di responsabilità contrattuale ex art. 1218 del codice civile.

Inadempimento di obblighi o doveri

 

    In ordine al primo punto (inadempimento di obblighi e  doveri  da  parte degli amministratori), ci si limita, in questa sede,  a  rinviare  a  quanto osservato nel prosieguo del presente lavoro.

    Si ritiene, peraltro,  opportuno  evidenziare  come  l'inadempimento  di obblighi o doveri da parte di determinati amministratori  possa  riflettersi anche sugli amministratori successivamente nominati.

    La Corte di  Cassazione,  infatti,  nella  sentenza  23  febbraio  2005, n. 3774 , ha stabilito che l'amministratore  di  una  società  il  quale, succedendo ad altri amministratori e ricevendo una gestione affetta da gravi irregolarità, ometta di informarne i soci, deve ritenersi  responsabile  non già dell'attività posta in essere dai precedenti  amministratori  (effettivi autori delle irregolarità), ma delle proprie  colpevoli  omissioni,  sia  in relazione  alla  denuncia  dei  fatti   all'assemblea   che   con   riguardo all'inattività  rispetto  all'eliminazione  o  attenuazione  degli   effetti dannosi dei precedenti atti sul patrimonio sociale.

 

Danno

 

    In ordine al danno che l'inadempimento degli amministratori deve causare alla società per costituire fonte di responsabilità, occorre rilevare che:

       - comprende sia il danno emergente che il lucro cessante ;

       -  in  caso  di  insolvenza,  l'entità  del  danno  imputabile   agli amministratori non può automaticamente identificarsi  nella  differenza  tra attività e passività accertate in sede concorsuale (cosiddetto criterio  del

deficit fallimentare),  ciò  sia  perché  lo  sbilancio  patrimoniale  della società insolvente può avere molteplici  cause,  non  tutte  necessariamente riconducibili al  comportamento  illegittimo  degli  amministratori  (o  dei

sindaci), sia in quanto il suesposto criterio si pone in  contrasto  con  il principio civilistico della necessaria individuazione di un preciso nesso di causalità tra condotta illegittima e danno (di cui si dirà  tra  breve).  Il

danno imputabile agli amministratori in seguito al fallimento della  società deve, pertanto, essere determinato - nel rispetto dei principi  in  tema  di responsabilità civile (art. 1223  del  codice  civile)  -in  relazione  alle

conseguenze  immediate  e  dirette   delle   violazioni   loro   contestate,individuando, cioè, i singoli effetti lesivi dei  comportamenti  illegittimi sul patrimonio sociale ;

       - il danno  risarcibile  può  anche  essere  “non  patrimoniale”,  da intendersi, chiaramente, non come “sofferenza psicologica”, ma come  lesione del diritto all'esistenza,  all'identità,  al  nome,  all'immagine  ed  alla reputazione commerciale della società ;

       - il debito  degli  amministratori  convenuti  in  responsabilità  è, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, un debito  di  valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria.

 

Nesso di causalità

 

    Tra l'inadempimento degli amministratori ed il danno deve sussistere  un nesso di causalità.

    In dottrina  è stato sottolineato come esso debba essere  verificato procedendo ad un giudizio ex ante ed in concreto, alla stregua del  criterio della regolarità statistica e della normalità causale.

    In pratica, occorre chiedersi se, tenuto conto delle conoscenze tecniche e dell'esperienza  del  momento  storico,  eliminando  mentalmente  l'azione inadempiente, l'evento dannoso venga meno; ovvero,  con  riguardo  ai  fatti omissivi, se l'evento dannoso si sarebbe  ugualmente  verificato,  anche  in caso di compimento dell'azione dovuta da parte degli amministratori.

 

- Profilo soggettivo

 

    Per quanto attiene al profilo soggettivo, come rilevato, trattandosi  di responsabilità contrattuale,  è  valida  la  presunzione  di  colpa  sancita dall'art. 1218 del codice civile .

    Gli amministratori che intendano  escludere  ogni  addebito  nei  propri confronti, quindi, sono tenuti a fornire la prova che i fatti contestati non sono ad essi imputabili .

 

In Conclusione:

Gli amministratori non rispondono personalmente nei confronti dell’erario a condizione che non abbiano condotto una gestione affetta da gravi irregolarità, abbiano omesso di informarne i soci, oppure abbiano commesso reati fiscali o finanziari.