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Mancanza di responsabilità del Legale Rappresentante per Tributi e sanzioni della Società con personalità giuridica
L’art.16 del Dlgs del 18/12/97 n.471 ha soppresso dal 01/04/98 le parole pene pecuniarie e sopratasse dall’art.98 del D.p.r. 602/73 che prevedeva la responsabilità solidale di quest’ultime dell’amministratore della società.
L'esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie e’ stata stabilita dall'art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (manovra Tremonti), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003,n. 326, con effetto dal 02/10/2003.
L’art.3 del Dlgs 472/97 introduce inoltre il principio di legalità in forza del quale nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, con effetto dal 01/04/1998.
Cio’ premesso in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 5714 del 16/01/2007 depositata il 12/03/2007, con riferimento al quadro normativo sopra menzionato, e’ stata stabilita la seguente situazione di applicabilità dell’art.98 del D.p.r. 602/73 in merito alla responsabilità solidale degli amministratori per le sanzioni tributarie:
Violazioni commesse fino al 31/03/1998 applicabile
Violazioni commesse dal 01/04/1998 inapplicabile
Per effetto dell'art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (manovra Tremonti), il regime della responsabilità degli amministratori per le sanzioni tributarie e’ il seguente:
Permane la responsabilità : Per le violazioni contestate ed irrogate e quindi notificate all’amministratore entro il 02/10/2003
Viene meno la responsabilità: Per le violazioni contestate ed irrogate e quindi notificate all’amministratore dal 03/10/2003 anche se riferite a periodi d’imposta pregressi.
Nella fattispecie l’amministratore non risponde delle sanzioni tributarie ne tanto meno delle imposte e degli accertamenti tributari, quest’ultimi non noti al ricorrente.
La legge delega (L. 7 aprile 2003, n. 80) all'art. 2, comma 1, lettera l), fissa il principio seguente "la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla
violazione". La legge stabilisce il principio di concentrazione della sanzione sul soggetto che ha tratto effettivo vantaggio dalla violazione, come specifica la relazione governativa, indipendentemente dalla natura di persona giuridica o fisica del contribuente, stabilendo una stretta connessione tra punizione e indebiti vantaggi.
La responsabilità degli amministratori nel diritto civile: Dal punto di vista civilistico, gli amministratori di società possono essere responsabili nei confronti:
- della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del codice civile);
- dei creditori sociali, per la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 del codice civile);
- di singoli soci o di terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi (art. 2395)
La principale fonte di responsabilità degli amministratori è certamente quella nei confronti della società.
In relazione ad essa occorre precisare che per “responsabilità” si intende l'obbligazione di risarcire il danno prodotto dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di una preesistente obbligazione, non derivante da impossibilità non imputabile al debitore (cfr. art. 1218 del codice civile).
“Applicando al diritto societario l'istituto della responsabilità, con riferimento agli amministratori delle società di capitali si può, dunque, dire che la loro responsabilità deriva dall'inadempimento delle loro
obbligazioni primarie, nate nel rapporto di amministrazione, che essi intrattengono con le società di capitali”. Ne consegue che, per il sorgere della responsabilità degli amministratori, chi intende agire deve essere in grado di provare:
- l'inadempimento di propri obblighi o doveri;
- che si sia verificato un danno;
- il nesso causale tra inadempimento e danno
La colpa degli amministratori, inoltre, si presume, trattandosi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 del codice civile.
Inadempimento di obblighi o doveri
In ordine al primo punto (inadempimento di obblighi e doveri da parte degli amministratori), ci si limita, in questa sede, a rinviare a quanto osservato nel prosieguo del presente lavoro.
Si ritiene, peraltro, opportuno evidenziare come l'inadempimento di obblighi o doveri da parte di determinati amministratori possa riflettersi anche sugli amministratori successivamente nominati.
La Corte di Cassazione, infatti, nella sentenza 23 febbraio 2005, n. 3774 , ha stabilito che l'amministratore di una società il quale, succedendo ad altri amministratori e ricevendo una gestione affetta da gravi irregolarità, ometta di informarne i soci, deve ritenersi responsabile non già dell'attività posta in essere dai precedenti amministratori (effettivi autori delle irregolarità), ma delle proprie colpevoli omissioni, sia in relazione alla denuncia dei fatti all'assemblea che con riguardo all'inattività rispetto all'eliminazione o attenuazione degli effetti dannosi dei precedenti atti sul patrimonio sociale.
Danno
In ordine al danno che l'inadempimento degli amministratori deve causare alla società per costituire fonte di responsabilità, occorre rilevare che:
- comprende sia il danno emergente che il lucro cessante ;
- in caso di insolvenza, l'entità del danno imputabile agli amministratori non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale (cosiddetto criterio del
deficit fallimentare), ciò sia perché lo sbilancio patrimoniale della società insolvente può avere molteplici cause, non tutte necessariamente riconducibili al comportamento illegittimo degli amministratori (o dei
sindaci), sia in quanto il suesposto criterio si pone in contrasto con il principio civilistico della necessaria individuazione di un preciso nesso di causalità tra condotta illegittima e danno (di cui si dirà tra breve). Il
danno imputabile agli amministratori in seguito al fallimento della società deve, pertanto, essere determinato - nel rispetto dei principi in tema di responsabilità civile (art. 1223 del codice civile) -in relazione alle
conseguenze immediate e dirette delle violazioni loro contestate,individuando, cioè, i singoli effetti lesivi dei comportamenti illegittimi sul patrimonio sociale ;
- il danno risarcibile può anche essere “non patrimoniale”, da intendersi, chiaramente, non come “sofferenza psicologica”, ma come lesione del diritto all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione commerciale della società ;
- il debito degli amministratori convenuti in responsabilità è, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, un debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria.
Nesso di causalità
Tra l'inadempimento degli amministratori ed il danno deve sussistere un nesso di causalità.
In dottrina è stato sottolineato come esso debba essere verificato procedendo ad un giudizio ex ante ed in concreto, alla stregua del criterio della regolarità statistica e della normalità causale.
In pratica, occorre chiedersi se, tenuto conto delle conoscenze tecniche e dell'esperienza del momento storico, eliminando mentalmente l'azione inadempiente, l'evento dannoso venga meno; ovvero, con riguardo ai fatti omissivi, se l'evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato, anche in caso di compimento dell'azione dovuta da parte degli amministratori.
- Profilo soggettivo
Per quanto attiene al profilo soggettivo, come rilevato, trattandosi di responsabilità contrattuale, è valida la presunzione di colpa sancita dall'art. 1218 del codice civile .
Gli amministratori che intendano escludere ogni addebito nei propri confronti, quindi, sono tenuti a fornire la prova che i fatti contestati non sono ad essi imputabili .
In Conclusione:
Gli amministratori non rispondono personalmente nei confronti dell’erario a condizione che non abbiano condotto una gestione affetta da gravi irregolarità, abbiano omesso di informarne i soci, oppure abbiano commesso reati fiscali o finanziari.