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Il Regime dei Beni Usati sulle Autovetture e problematiche sugli acquisti Cee
Ultimo aggiornamento 05/02/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

Commercio di autoveicoli usati di applicazione del regime speciale  del  margine  per  gli  acquisti dai paese Cee .

 

Molte aziende stanno ricevendo accertamenti per il regime del margine da parte delle agenzie delle dogane, con conseguenze gravissime sia in termini economici, che penali.

Vediamo quali sono i requisti per stare tranquilli

I  requisiti  soggettivi,  oggettivi  e territoriali indicati nell'art. 36 del D.L. n. 41/1995 - e,  ancora  prima, dall'art. 26-bis della VI Direttiva CEE sono i seguenti: gli autoveicoli non si considerano nuovi alla

duplice condizione che abbiano  percorso  oltre  seimila  chilometri  e  la cessione sia effettuata decorso il termine  di  sei  mesi  dalla  data  del provvedimento  di  prima  immatricolazione  o 

di  iscrizione  in  pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

Per poter applicare il regime del margine sugli acquisti comunitari e’ necessario che il soggetto comunitario abbia a sua  volta applicato il regime del margine all'atto della vendita, a tal fine e’

necessario farsi rilasciare apposita dichiarazione direttamente in fattura o in apposito documento ad essa allegato.

Nel caso in cui un   rivenditore   nazionale   acquisti un'autovettura da un soggetto UE che assoggetti l'operazione al regime  del margine; la successiva cessione rientrerà a sua volta nel regime  speciale,

e ciò indipendentemente dal fatto che  il  cessionario  si  configuri  come privato  consumatore,  soggetto  passivo  nazionale  o   soggetto   passivo comunitario.

Nel caso in cui, al contrario, l'acquisto non è stato  assoggettato  ad imposta nel Paese di origine UE con il "regime del margine", ma il  cedente comunitario ha effettuato una normale cessione intracomunitaria  

(il che può risultare  dal  contesto  della   fattura   ovvero   dalla   documentazione extracontabile ), per il soggetto italiano  l'operazione  si  configura come un normale acquisto intracomunitario,  da  assoggettare  i

nteramente a Iva. In Tal senso Comm. trib. reg. di Campobasso, sent. n. 123 del  28  ottobre 2002

 

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