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Rateizzabili anche gli Avvisi Bonari 
Non conveniente per due motivi, si allungano i tempi per l'ufficio per notificare la cartella ed e' richiesta la fidejussione per gli importi superiori a 50.000,00€, non prevista per le cartelle.
Ultimo aggiornamento 14/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

Rateizzabili anche gli Avvisi Bonari dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi per importi superiori a 2000,00€

A cura del dott. Giuseppe marino – difensore tributario – www.studiomarino.com

 

Finalmente un ulteriore aiuto ai contribuenti in difficoltà, la Finanziaria 2008 art. 1 c. 144 ha concesso la possibilità ai contribuenti di rateizzare anche gli avvisi bonari, a condizione che l’importo sia superiore a 2000,00€, non e’ stata prevista alcuna comunicazione all’Agenzia basta pagare la prima rata nei termini e ovviamente anche le successive.

Se la somma da versare è inferiore a 2.000 euro, è possibile richiedere di  rateizzare l´importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l´ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, l´interessato deve presentare apposita richiesta all´ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo e, a seguito dell´accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro lo stesso termine.

Il mancato pagamento alla scadenza prevista, anche di una sola rata, comporta la decadenza e sarà impossibile rateizzare la cartella.

 

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo derivanti dal mancato pagamento della rateazione è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, per cui fate attenzione si allungano i termini per notificare la cartella, a causa di questa non e' conveniente chiedere la rateizzazione dell'avviso bonario, ma direttamente della cartella.

Una particolare disciplina è prevista per le somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 1, c. 412, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Le disposizioni sopra indicate trovano applicazione -senza istanza- anche alle somme da versare, superiori ad Euro 500, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 1, c. 412, L. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

 

Ma che cos’e’ l’avviso bonario, quest’atto istituito e reso obbligatorio dalla legge 212/2000, e’ una comunicazione bonario dell’Agenzia delle Entrate che rende noto al contribuente gli importi non pagati (36bis) o gli importi non considerati detraibili perche’ non documentati (36ter).

Si rammenta che l’omessa comunicazione dell’avviso bonario rende nulla la cartella esattoriale, ma e’ necessario fare ricorso nei 60 giorni.

Quando si paga bisognerà utilizzare oltre al codice tributo 9001 anche il codice 9007 previsto per gli interessi. ( Risoluzione del 4/03/2008 n. 75).
Gli importi dovuti, se superiori a duemila euro, possono essere versati in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, possono essere dilazionati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquantamila euro possono essere versati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia. Le rate trimestrali successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sulle stesse sono dovuti interessi calcolati ad un tasso del 3,5% annuo.

Per consentire il pagamento degli interessi, mediante il modello F24, sulle somme dovute ai sensi dell’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 in forma rateizzata, si istituisce il seguente codice tributo: “9007” denominato “ Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a seguito del controllo formale di cui all’art. 36 ter del d.P.R. 600/73”

Tale codice tributo è esposto nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta oggetto del controllo e nell’ apposito campo il codice atto contenuto nella comunicazione inviata dall’Agenzia.
Il codice tributo è operativamente efficace a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

 

Conclusione: Non conviene chiedere la rateizzazione degli avvisi bonari, per due motivi, si allungano i tempi per l'ufficio per notificare la cartella ed e' richiesta la fidejussione per gli importi superiori a 50.000,00€, non prevista per le cartelle.

 

 

Rateizazione Avvisi Bonari

Importi

Numero rate

Modalità di rateizzazione

Superiori ad Euro 2 mila Massimo 6 rate trimestrali di pari importo Automatica
Superiori ad Euro 5 mila Massimo 8 rate trimestrali di pari importo Automatica
Non superiori ad Euro 2 mila Massimo 6 rate trimestrali di pari importo Concesso dall'Ufficio, su richiesta del contribuente da  presentare  entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso
Superiori ad Euro 50 mila Massimo 20 rate trimestrali Automatica, dietro idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi