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Rateizzabili anche gli Avvisi Bonari
Non conveniente per due motivi,
si allungano i tempi per l'ufficio per notificare la cartella ed e'
richiesta la fidejussione per gli importi superiori a 50.000,00€, non
prevista per le cartelle.
Ultimo aggiornamento
14/03/2010
Rateizzabili anche gli Avvisi
Bonari dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi per importi
superiori a 2000,00€
A cura del dott.
Giuseppe marino – difensore tributario –
www.studiomarino.com
Finalmente un ulteriore aiuto ai contribuenti in
difficoltà, la Finanziaria 2008 art. 1 c. 144 ha concesso la possibilità ai
contribuenti di rateizzare anche gli avvisi bonari, a condizione che
l’importo sia superiore a 2000,00€, non e’ stata prevista alcuna
comunicazione all’Agenzia basta pagare la prima rata nei termini e ovviamente
anche le successive.
Se la somma da versare è inferiore a 2.000 euro,
è possibile richiedere di rateizzare l´importo dovuto (numero massimo di
sei rate trimestrali) a condizione che l´ufficio dell´Agenzia riconosca la
temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine,
l´interessato deve presentare apposita richiesta all´ufficio entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo e, a seguito
dell´accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro
lo stesso termine.
Il mancato pagamento alla scadenza prevista,
anche di una sola rata, comporta la decadenza e sarà impossibile rateizzare
la cartella.
La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo derivanti dal mancato pagamento della
rateazione è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di scadenza della rata non pagata, per cui fate attenzione si
allungano i termini per notificare la cartella, a causa di questa non e'
conveniente chiedere la rateizzazione dell'avviso bonario, ma direttamente della
cartella.
Una particolare disciplina è prevista per le
somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'art.
1, c. 412, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), relativamente ai
redditi soggetti a tassazione separata.
Le disposizioni sopra indicate trovano applicazione
-senza istanza- anche alle somme da versare, superiori ad Euro 500, a seguito di
ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 1, c. 412, L. 311/2004,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Ma che cos’e’ l’avviso bonario, quest’atto istituito e
reso obbligatorio dalla legge 212/2000, e’ una comunicazione bonario
dell’Agenzia delle Entrate che rende noto al contribuente gli importi non pagati
(36bis) o gli importi non considerati detraibili perche’ non documentati
(36ter).
Si rammenta che l’omessa comunicazione dell’avviso
bonario rende nulla la cartella esattoriale, ma e’ necessario fare ricorso
nei 60 giorni.
Quando si paga bisognerà utilizzare oltre al codice
tributo 9001 anche il codice 9007 previsto per gli interessi. (
Risoluzione del 4/03/2008 n. 75).
Gli importi dovuti, se superiori a duemila
euro, possono essere versati in un numero massimo di sei rate trimestrali
di pari importo; se superiori a cinquemila euro, possono essere
dilazionati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari
importo; se superiori a cinquantamila euro possono essere versati in un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo previa
prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte
all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
La prima rata deve essere versata entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia. Le
rate trimestrali successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun
trimestre e sulle stesse sono dovuti interessi calcolati ad un tasso del 3,5%
annuo.
Per consentire il pagamento degli interessi,
mediante il modello F24, sulle somme dovute ai sensi dell’articolo 36 ter del
decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 in forma
rateizzata, si istituisce il seguente codice tributo: “9007” denominato “
Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a seguito del
controllo formale di cui all’art. 36 ter del d.P.R. 600/73”
Tale codice tributo è esposto nella sezione
Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento”, l’anno
d’imposta oggetto del controllo e nell’ apposito campo il codice atto contenuto
nella comunicazione inviata dall’Agenzia.
Il codice tributo è operativamente efficace a
partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente
risoluzione.
Conclusione:
Non conviene chiedere la rateizzazione degli avvisi bonari, per due motivi, si
allungano i tempi per l'ufficio per notificare la cartella ed e' richiesta la
fidejussione per gli importi superiori a 50.000,00€, non prevista per le
cartelle.
Rateizazione Avvisi
Bonari |
Importi |
Numero rate |
Modalità di rateizzazione |
Superiori ad Euro 2
mila |
Massimo 6 rate
trimestrali di pari importo |
Automatica |
Superiori ad Euro 5
mila |
Massimo 8 rate
trimestrali di pari importo |
Automatica |
Non superiori ad Euro 2
mila |
Massimo 6 rate
trimestrali di pari importo |
Concesso dall'Ufficio,
su richiesta del contribuente da presentare entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso |
Superiori ad Euro 50
mila |
Massimo 20 rate
trimestrali |
Automatica, dietro
idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese
quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di
rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi |