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Nel Processo Tributario le Prove documentali non presentate in primo grado ammissibili in appello
Ultimo aggiornamento 14/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Nel Processo Tributario le Prove documentali in appello sono ammissibili

 

Girando per l’Italia nei vari processi tributari ho notato, che sia i funzionari delle agenzia delle entrate sia i Giudici hanno poco chiara la questione.

A regolare la possibilità di produrre documenti in appello senza limiti e’ il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma  2.

Molto spesso mi fanno l’eccezione della falsa applicazione dell’art. 345 comma 3 del codice di procedura civile, che appunto regola la presentazione delle prove in appello nel processo ordinario.

In primo luogo l’art. 345 del cpc non e’ applicabile al processo tributario, in quanto sussite l’art. 58 su citato a regolare la fattispecie. In tal senso Sent. n. 89 del 13 ottobre 2006 (ud. del 22 settembre 2006) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XXII

In secondo luogo l’art. 345 del cpc prevedeva l’inammissibilità di nuove prove in appello, ma tale divieto e’ stato modificato dalla   L.  n.  353/1990 limitandolo alle sole prove precostituite.

Che cosa significa

Nel diritto processuale civile italiano le prove precostituite sono le prove che non necessitano di alcuna valutazione da parte del giudice istruttore se non riguardo la loro validità. La tipica prova precostituita è la prova documentale, che necessita appunto di essere apprezzata soltanto e prodotta dalla parte. Si differenziano dalle prove costituende che invece  sono le prove che necessitano di una doppia valutazione da parte del giudice istruttore, devono ciò essere ammesse nel processo e in seguito valutate per la validità. Le tre prove costituende principali, che sono tutte di tipo orale, sono la confessione, il giuramento e la testimonianza, introdotte necessariamente all'interno del processo.

 

  Secondo  l'orientamento  assolutamente  prevalente  della Cassazione, la  facoltà  di  produrre  nuovi  documenti  in  appello  è  ammessa dall'art. 345, comma 3, del codice di procedura civile, nella  formulazione di cui all'art. 52  della  L.  n.  353/1990,  "atteso  che  il  divieto  di

produzione  di  'nuovi  mezzi  di  prova  attiene  alle  prove  cosiddette costituende  e  non  anche  a  quelle  cosiddette  precostituite (come i documenti)"   (Cass.,n. 6756/2003; n. 4765/2003;  n.  60/2003;  n.  13424/2002;  n.  13301/2002; n. 5463/2002; n. 2737/2002; n. 13670/2000). Sent. n. 2500 dell'8 febbraio 2005 (ud. del 10 gennaio 2005) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Paolini, Rel. Botta

 

 

Inoltre   va  osservato  che  nel  contenzioso  tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546   alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall’art. 1  -  in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e  norma processuale tributaria prevale quest’ultima -,  non  può  trasferirsi  "tout court" l’esegesi, in tema di produzione di documenti in  appello,  dell’art. 345 c.p.c., comma 3,  nel  senso  che  tale  disposizione  fissa  sul  piano generale il principio dell’inammissibilità dei "nuovi  mezzi  di  prova"  e, quindi, anche delle produzioni documentali. L’art.  58  del  nuovo  processo tributario, infatti, oltre a consentire al giudice d’appello di valutare  la possibilità di disporre "nuove prove" (comma 1), fa espressamente "salva  la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Sent. n. 8489 dell’8 aprile 2009 (ud. del 3 marzo 2009) vedi anche Cass.Sentenza 3611 del 20/02/2006).

 

La Cassazione ulteriormente ha affermato che  in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma  2,  ha espressamente previsto e consentito la  produzione  di  nuovi  documenti  in appello, con la conseguenza  che,  nel  processo  tributario,  mentre  prove

ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado,  non possono essere disposte in appello, salvo  che  la  parte  dimostri  di  non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti  possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché  preesistenti

al giudizio svoltosi in primo grado Cassazione Sent. n. 232 del 9 gennaio 2009 (ud. del 21 ottobre 2008) (v. Cass. n. 16916 del 2005);