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Nel Processo Tributario le Prove documentali in appello sono ammissibili
Girando per l’Italia nei vari processi tributari ho notato, che sia i funzionari delle agenzia delle entrate sia i Giudici hanno poco chiara la questione.
A regolare la possibilità di produrre documenti in appello senza limiti e’ il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.
Molto spesso mi fanno l’eccezione della falsa applicazione dell’art. 345 comma 3 del codice di procedura civile, che appunto regola la presentazione delle prove in appello nel processo ordinario.
In primo luogo l’art. 345 del cpc non e’ applicabile al processo tributario, in quanto sussite l’art. 58 su citato a regolare la fattispecie. In tal senso Sent. n. 89 del 13 ottobre 2006 (ud. del 22 settembre 2006) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XXII
In secondo luogo l’art. 345 del cpc prevedeva l’inammissibilità di nuove prove in appello, ma tale divieto e’ stato modificato dalla L. n. 353/1990 limitandolo alle sole prove precostituite.
Che cosa significa
Nel diritto processuale civile italiano le prove precostituite sono le prove che non necessitano di alcuna valutazione da parte del giudice istruttore se non riguardo la loro validità. La tipica prova precostituita è la prova documentale, che necessita appunto di essere apprezzata soltanto e prodotta dalla parte. Si differenziano dalle prove costituende che invece sono le prove che necessitano di una doppia valutazione da parte del giudice istruttore, devono ciò essere ammesse nel processo e in seguito valutate per la validità. Le tre prove costituende principali, che sono tutte di tipo orale, sono la confessione, il giuramento e la testimonianza, introdotte necessariamente all'interno del processo.
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente della Cassazione, la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, comma 3, del codice di procedura civile, nella formulazione di cui all'art. 52 della L. n. 353/1990, "atteso che il divieto di
produzione di 'nuovi mezzi di prova attiene alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite (come i documenti)" (Cass.,n. 6756/2003; n. 4765/2003; n. 60/2003; n. 13424/2002; n. 13301/2002; n. 5463/2002; n. 2737/2002; n. 13670/2000). Sent. n. 2500 dell'8 febbraio 2005 (ud. del 10 gennaio 2005) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Paolini, Rel. Botta
Inoltre va osservato che nel contenzioso tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall’art. 1 - in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima -, non può trasferirsi "tout court" l’esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei "nuovi mezzi di prova" e, quindi, anche delle produzioni documentali. L’art. 58 del nuovo processo tributario, infatti, oltre a consentire al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre "nuove prove" (comma 1), fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Sent. n. 8489 dell’8 aprile 2009 (ud. del 3 marzo 2009) vedi anche Cass.Sentenza 3611 del 20/02/2006).
La Cassazione ulteriormente ha affermato che in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove
ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti
al giudizio svoltosi in primo grado Cassazione Sent. n. 232 del 9 gennaio 2009 (ud. del 21 ottobre 2008) (v. Cass. n. 16916 del 2005);