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Omessa comunicazione dell’avviso di trattazione
Ultimo aggiornamento 12/10/2011
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

L’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione  alle parti con il quale si comunica la data dell’udienza comporta la nullità della sentenza per violazione degli  Artt. 31 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Corte di Cassazione Sent. n. 20952 del 20 maggio 2008 (dep. il 1° agosto 2008)

E' ormai frequente il caso in cui il ricorrente non viene informato sulla data dell'udienza e i Giudici proseguano senza assicurarsi dell'effettiva comunicazione alle parti, il problema non si pone tanto per gli uffici che sono stabilmente presenti alle udienze, ma piuttosto per i cittadini ricorrenti.

È giurisprudenza consolidata  che, in tema di contenzioso tributario, la violazione dell’art. 31 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, determina la nullità della decisione della Commissione tributaria

(ex multis, Cass. n. 11229/2000).

La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 20/05/2008 n. 20952 ha riaffermato il principio in virtu' del quale la omessa comunicazione alle parti della data dell'udienza comporta la nullità della sentenza.

Massima – In tema di contenzioso tributario, la violazione dell’art. 31 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta

giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, determina la nullità della decisione della Commissione tributaria.