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La marca da bollo sul ricorso, costituisce un ulteriore balzello a carico dei contribuenti, tecnicamente denominato imposta di bollo ex D.p.r. 642/72. La misura dell'imposta e' di 14,62€, ma cosa succede se non si riesce ad apporla o ci si dimentica? Nonostante siano passati moltissimi anni da quando il D.r. 955/1982 ha modificato l'art. 19 del D.p.r. sul bollo, eliminando la sanzione di inammissibilità per omessa apposizione della marca, a tutt'oggi ci sono ancora funzionari pubblici che sostengono l'inammissibilità degli atti privi di marca, nonostante la norma sia cambiata dal 1982.
La norma all'art. 24 inoltre commina a carico del funzionario pubblico, che rifiuta l'atto sprovvisto di marca, una sanzione amministrativa da € 103 a € 206, quindi non solo gli uffici pubblici devono accettare gli atti sprovvisti di marche, ma se non lo fanno sono pure multati.
L'ufficio pubblico, quindi deve accettare l'atto e trasmettere gli atti all'ufficio competente entro 30gg (art.19) il quale deve invitare il contribuente alla regolarizzazione inviando un'avviso di liquidazione dell'imposta di bollo, calcolata nella misura di € 14,62 ogini 4 pagine (art.5 D.p.r. 642/72) a pena di decadenza entro tre anni da quando e' avvenuta la violazione ex art.37 D.p.r. 642/73.
Sono esenti dal bollo i ricorsi al Giudice di Pace ex art. 20 comma 1 bis del D.p.r. 642/72
cio' premesso si puo' concludere che gli atti privi della marca da bollo sono sempre validi in tal senso risoluzione ministero delle finanze n. 311287 del 15/7/85.