Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com  orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30

  081/5706339       081/0060351           Consulenza Gratuita 

SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

I Primi 100 giorni del Governo Berlusconi e la Manovra D’Estate

Ultimo aggiornamento 12/10/2011
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Buon inizio del Governo Berlusconi per la liberalizzazione dall’oppressione subita dai contribuenti negli ultimi due anni, lo Stato batte cassa come sempre, il tesoretto famoso e’ sparito e come al solito a noi tocca pagare i conti, anche se c’e’ molto da fare ancora analizziamo nel dettaglio tutte le norme:

 

 

Abolizione dell’Ici sulla prima casa

Abolita l’ici sulla prima casa, con effetto dal 01/01/2008 escluse le categorie A/1-A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville e castelli) finalmente eliminata la tassa piu’ odiata dagli Italiani. riferimento normativo: Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008

 

Detassazione degli Straordinari e premi

Introdotta in via sperimentale fino al 31.12.2008 la tassazione agevolata  degli straordinari e dei premi dei lavoratori dipendenti nella misura del 10%, nel limite di 3.000,00€ lordi, prevista solo per i lavoratori privati e non per quelli pubblici, la cui disparità fa sorgere il dubbio di  legittimità costituzionale. Ottima norma per il rilancio dell’economia -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008

 

Proroga dei termini per la trasmissione telematica di unico 2008

Prorogato al 30/09/2008 il termine per l’invio telematico delle dichiarazione originariamente previsto per il 31/07/2008 -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008

 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

(verbali della Guardia di finanza , Agenzia delle Entrate etc..)

I processi verbali di constatazione (Pvc) in  materia di imposte dirette e Iva, consegnati dal 25 giugno 2008, potranno essere oggetto di adesione diretta mediante il pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/8. Le modalità della nuova adesione sono ormai delineate, ma sussistono alcuni dubbi sull'ambito e, soprattutto, sull'effettiva operatività e sulla sua convenienza.

Entro 30 giorni dalla consegna del Pvc (in sede di prima applicazione per i verbali consegnati dal 25 giugno fino all'entrata in vigore della legge di conversione il termine è comunque fissato al 30 settembre prossimo), il contribuente può chiedere di avvalersi della nuova adesione attraverso una comunicazione da inoltrare all’agenzia delle entrate e all'ente che ha redatto l’atto. Nei successivi 60 giorni l'ufficio notifica l’accertamento parziale.

L'adesione deve riguardare il contenuto integrale del verbale, e’ questo e’ il punto debole della norma, che ne fa effettivamente cadere la convenienza; molto spesso i verificatori effettuano rilevi che non corrispondono alla realtà e non permettono di scegliere quali definire e quali no, ne scoraggia l’utilizzo.

Infine la norma contiene una disparità di trattamento in considerazione del fatto, che chi fa il ravvedimento paga di piu’ di chi invece e’ stato scovato dal fisco.

Alla fine come al solito questa norma lungi dall’essere un’agevolazione per il contribuente, predisposta dai soliti burocrati di Stato, si concretizza in un tentativo di prendere piu’ soldi possibile, tutti maledetti e subito, dando in cambio un piccolo contentino, tra l’atro tra la predisposizione del p.v.c. e la notifica dell’accertamento passano anni quindi ecco svelato l’arcano sulla ratio della norma, che in soli 60gg dalla redazione del verbale fa incassare i soldi. -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 art. 83 comma 18

 

Abolita la tracciabilità dei compensi ai professionisti

Finalmente abolita l’odiosa norma che imponeva ai professionisti di incassare solo assegni non trasferibili, abolita altresi’ la norma sull’obbligo di tenuta di un c/c, che resta pero’ obbligatorio solo per le contabilità ordinarie. Il limite di 5.000€ del governo prodi e’ stato elevato a 12.500,00€ per assegni non trasferibili e versamenti e prelevamenti in contanti abolita l’imposta di bollo di €1,50 per ogni assegno e’ e’ stato eliminato l’obbligo di inserire il codice fiscale nelle girate. Una norma attesissima che ha finalmente evitato la bancarotta a molti imprenditori e professionisti ed enormi difficoltà operative . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 art. 32 comma 3 modificativo dell’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

 

Abrogati gli elenchi clienti e fornitori

La cancellazione dell'obbligo inutile e burocratico, per il quale lo Stato si e’ reso conto che gestire una cosi’ immensa mole di dati che comporta milioni di incongruenze, tra l’altro non volute, doveva portare con sé anche l'abrogazione delle sanzioni che, per effetto del principio di legalità, non potranno più essere applicate anche per violazioni pregresse. In tal senso stabiliva la prima versione del D.l. 112/08, messo su in tutta fretta e con poca attenzione. La stessa va ad abrogare il comma 6 dell’art 8 bis del dpr 322/98, senza rendersi conto che  lo esso conteneva anche le sanzioni per la comunicazione annuale iva.

In sede di conversione la "svista" è stata sistemata  (attuale articolo 33, con 3, lettera b), pur non risultando per nulla certo l'effetto finale.

Letteralmente, infatti, si puo’ sostenere che il "ripristino" conferma, nei fatti, la precedente abrogazione, con la conseguenza che le sanzioni sulla comunicazione potrebbero applicarsi solo per le violazioni compiute dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, tra l’latro le leggi non possono essere retroattive ex legge 212/2000. In via più equilibrata, potrebbe farsi ricorso alla disposizione dell'articolo 11  del Dlgs 471/97 che, sia pure invia residuale, menziona violazioni commesse a qualsiasi comunicazione prescritta dalla norma tributaria.

In sostanza la norma ha abrogato sia la sanzione per gli elenchi clienti e fornitori sia quella per la comunicazione dati iva annuale, per quest’ultima fino all’entrate in vigore della legge di conversione. . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 art. 33 comma 3

 

Rateazione delle somme iscritte a ruolo senza Fidejussione.

Il Governo è uscito dall'empasse cancellando dall'articolo 19 del Dpr 602/73 l'obbligo della fideiussione per i debiti superiori a 50 mila euro e inoltre la scadenza mensile non sarà piu’ a fine mese, ma concordata con il contribuente.

Tuttavia, è lo stesso status di soggetto con scarsa liquidità a far sì che istituti bancari o assicurativi mettano le mani avanti, negando la concessione di fideiussioni.

A partire dal 25 giugno 2008 quindi non e’ piu’ necessario fornire garanzie fidejussorie, che hanno paralizzato moltissime aziende,  In effetti, a ben vedere, le direttive fornite da Equitalia sulla concessione dei pagamenti rateizzati realizzavano una sorta di circolo vizioso in cui chi aveva debiti con l’esattoria non riusciva ad avere garanzie bancarie o assicurative.

Tale provvedimento, che ha trovato opposizione da parte dei burocrati di Stato, e’ certamente un atto di riconoscimento da parte del Governo che la persecuzione esattoriale sta distruggendo le imprese.

C’e’ comunque molto ancora da fare, semplificare le richieste di rateizzazione, senza richiedere nessun requisito come l’ise l’indice di liquidità e balle varie, tra l’altro chi presenta istanza di rateizzazione vuole pagare!! Se no non l’avrebbe fatto.

E’ necessario inoltre consentire maggiori rateizzazioni e la cosa piu’ importante mantenere le promesse.

È noto infatti  che la semplice presentazione dell’istanza di rateazione, grazie alla Direttiva “temporanea” di Equitalia del 3 marzo 2008 richiamata anche dalla Direttiva Equitalia prot. n. 2008/2070 del 27 marzo 2008, ha sortito l’effetto immediato di sospendere e bloccare le azioni cautelari ed esecutive nei confronti del debitore, ma purtroppo cosi’ non e’ stato, infatti molte aziende nonostante la rateizzazione si sono trovati i pignoramenti presso terzi, per i quali i pagamenti avvengono immediatamente  senza nessuna tutela giurisdizionale!! . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 art. 83 comma 23

 

Spese alberghi e ristoranti deducibili al 100% ai fini iva e al 75% ai fini delle IIDD

Dal 01/09/2008 la detrazione Iva su spese di alberghi e ristoranti viene portata al 100% dopo la vicenda sulle auto e i telefoni, adesso è la volta delle prestazioni alberghiere e di ristorazione.

A fronte di una possibile censura comunitaria, il D1 112/08 interviene (articolo 83, commi da 28 a 28-quater) eliminando la previsione di indetraibilità dell'imposta, operando un recupero indiretto di gettito mediante una limitazione alla deduzione del costo connesso.

Ne deriva che, mancando una specifica limitazione oggettiva, a decorrere dal 01/09/2008 l'Iva su soggiorni e somministrazioni si renderà integralmente detraibile secondo i canoni dell'articolo 19 del Dpr 633/72, vale a dire nel rispetto dei requisiti dell'inerenza e dell'afferenza, nonché in subordine al possesso e alla registrazione della fattura comprovante l'acquisto.

La normativa comunitaria prevede il diritto alla libera detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

L'esistenza di limitazioni permanenti  può, invece, incorrere nella censura degli organi comunitari:

così, la Commissione Cee ha avviato una procedura di messa in mora dell'Italia per l'esistenza di un regime incompatibile di detrazione dell'Iva sulle prestazioni alberghiere e della somministrazione.

Quindi per evitare di incorrere nell’ennesima condanna della corte di giustizia europea e’ stata modificata la norma, che comunque alla fine si concretizza in un semplice gioco delle tre carte, anche se un piccolo vantaggio comunque sussiste.

A decorrere dal 01/01/2009  le suddette spese saranno deducibili  nella misura del 75% tenendo presente che   rimangono in variati i limiti di deducibilità dei costi sostenuti da dipendenti e collaboratori nell'espletamento delle trasferte di lavoro oltre il confine del territorio comunale (articolo 95, comma 3), mentre, per i redditi degli esercenti arti e professioni rimane fisso il tetto massimo dell'onere effettiva mente deducibile, pari al 2% dei compensi incassati nell'esercizio.  -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

 

 

Cessioni di quote srl passano ai commercialisti

Passano anche ai commercialisti le competenze prima esclusive dei notai sulle cessioni di quote srl, siano esse parziali o al 100%

 -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

 

Privacy abolito Il Dps annuale per i dati non sensibili

L'odioso quanto inutile Documento programmatico sulla sicurezza, e' stato abolito limitatamente ai dati non sensibili (salute etc...) con un notevole risparmio economico e burogratico per imprese e professionisti

 -  riferimento normativo:Art. 29  Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Processo Tributario

 L'amministrazione finanziaria entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.L. dovrà confermare con apposita comunicazione alla Commissione Tributaria Centrale l'interesse a proseguire il contenzioso, la norma ha lo scopo di alleggerire le vecchie pendenze del vecchio rito tributario -  riferimento normativo: Art. 55 Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Spese di Giustizia iscrizioni a ruolo e notifica entro 1 anno da quando la sentenza e' divenuta definitiva

L'amministrazione entro un mese, da quando la sentenza e' divenuta definitiva deve procedere all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella -  riferimento normativo: Art. 52 Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Redditometro alla base dei futuri controlli del fisco con la collaborazione della Gdf e comuni

Tale disposizione dimostra la buona volontà del governo di seguire la linea guida annunciata, lotta all’evasione, ma non accanendosi sui soliti noti, cioe’ i titolari delle partite iva. Con queste nuove disposizioni che potenziano il redditometro ex art. 38 Dpr 600/73 rientrano nel mirino del fisco qualsiasi cittadino, che ha un tenore di vita superiore ai redditi dichiarati, tale modus operandi e’ certamente valido e giusto, esistono milioni di persone, con tenori di vita altissimi perfettamente sconosciuti al fisco, era pure ora che si smettesse di colpire i titolari di partita iva, dai quali c’e’ ormai ben poco da spremere.

Ai controlli parteciperanno Guardia di Finanza e Comuni, con particolare attenzione per questi ultimi alle residenze fittizie in particolare all’estero. . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Accesso ai comuni all’anagrafe tributaria e vigilanza sulle residenze fittizie

Accesso all’anagrafe tributaria da parte dei comuni, vigilanza sulle residenze fittizie, maggior monitoraggio sull’evasione ici e tarsu, premio del 30% sul recupero dell’evasione segnalata dai comuni, questa e’ il nuovo strumento di lotta all’evasione varato dal governo . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Studi di settore anticipati

Gli Studi di settore fino ad oggi era approvati l’anno successivo all’esercizio a cui si riferivano, dal 01/01/2009 dovranno essere approvato entro settembre dell’anno a cui si riferiscono, lasciando tre mesi di tempo per eventuali adeguamenti

L'articolo 33 del Dl 112/2008 introduce il criterio della necessaria disponibilità preventiva dello studio di settore rispetto alla chiusura del periodo d'imposta per il quale si intende applicare lo strumento ricostruttivo di ricavi e compensi. A decorrere dal 2009, lo studio dovrà essere approvato entro il 30 settembre del periodo d'imposta in cui entra in vigore, con la conseguenza che dovrebbe residuare un trimestre pieno per prendere confidenza con i risultati attesi (sempre che sia prontamente diffuso anche il software). Per il solo periodo 2008, che potremmo definire di transizione, il criterio trova comunque applicazione, ma con una piccola deroga, gli studi dovranno essere approvati entro il 31/12/2008.

In previsione dell'arrivo del federalismo fiscale - gli studi di settore verranno elaborati anche su base regionale o comunale un processo lungo che comincerà dal 2009 e dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Una norma che sinceramente lascia il tempo che trova, non essendo state previste sanzioni per lo Stato, che non procede nei termini previsti e per non aver prevista l’approvazione almeno l’anno precedente, solito fumo negli occhi. . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Stock option senza piu’ sconti

Dal 25 giugno 2008 scompare  la convenienza fiscale nel ricevere stock option come quota parte della retribuzione: il Dl 112/2008, nell'abrogare l'articolo 51, comma 1, letterag-bis) del Dpr 917/86 ha previsto la completa irrilevanzaa fini contributivi delle plusvalenze realizzate in base a piani di incentivazione dei dipendenti tramite azioni. L'abrogazione riguarda, espressamente, le sole azioni assegnate ai dipendenti

a decorrere dal 25 giugno 2008-08-26 Per le azioni acquisite precedentemente continua l’esenzione a condizione che:

- l'opzione non fosse esercitabile prima di un vesting triennale;

- l'emittente delle azioni, al momento dell'opzione risulti quotata in mercati regolamentati;

-il beneficiario mantenga per almeno cinque anni dall'esercizio dell'opzione un investimento

nelle azioni assegnate non inferiore alla differenza tra il valore azioni al momento dell'assegnazione e

l'ammontare corrisposto dal dipendente. . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Cooperative : stretta su utili e  interessi e obbligo di destinare il 5% al fondo di solidarietà

Sono quattro le novità introdotte dal la manovra d'estate con l'articolo 82, del

D1 112/2008 sulle società cooperative.

In primo luogo alle cooperative viene obbligata l’adesione al  Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Infatti. con il comma 25 le coop a mutualità prevalente, che hanno ricevuto finanziamenti da soci in misura superiore a 50 milioni di euro, sono obbligate a destinare il 5% dell'utile al Fondo.

Devono essere considerati tutti i finanziamenti da soci, sia quelli fruttiferi che infruttiferi. Inoltre, l'onere,- che si

riferisce agli utili in bilancio per l'esercizio in corso al 25 giugno 2008 e a quello successivo - è dovuto se l'ammontare dei finanziamenti dei soci risulta superiore al patrimonio netto contabile comprensivo

dell'utile d'esercizio (aggregato A del passivo) risultante alla data di approvazione del bilancio.

L'erogazione del 5% dell'utile al fondo di solidarietà non è deducibile dal reddito imponibile, trattandosi di una modalità di distribuzione dell'utile stesso. La procedura è analoga al versamento del 3% ai fondi

mutualistici, ma in questo caso l'articolo 11 della  legge 59/2002, ne prevede la deducibilità

Aumento della ritenuta dal 12,50% al 20%: Il comma 27 dell'articolo 82 introduce l'aumento della ritenuta a titolo d'imposta dal 12,50% al 20% sugli interessi corrisposti ai soci, nel rispetto delle condizioni di cui

all'articolo 13 del Dpr 601/73. Con un emendamento introdotto in sede di conversione in legge del decreto ,l'aumento della ritenuta è stato escluso per le cooperative che non soddisfano i requisiti previsti per la definizione di piccole e micro  imprese di cui alla raccomandazione - 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, quindi per piccola impresa s’intende con meno di 50 persone e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro, per microimpresa non piu’ di 10 persone e un fatturato non superiore a 2 milioni di €.

I1 comma 28 dell'articolo 82 prevede l'aumento dal 30 al 55% della base imponibile Ires, per le cooperative di consumo.

Dal periodo d'imposta in corso al 25 giugno 2008 tale percentuale viene aumentata al 55% per le cooperative di consumo. Esclusa la vigilanza per le cooperative il cui volume d'affari non è superiore a un milione di euro. . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

 

Il fisco pigliatutto mette le mani anche sui fondi patrimoniali

La manovra  modifica la disciplina fiscale dei fondi immobiliari introducendo tre importanti modifiche : l'aumento, dal 12,50% al 20%, della ritenuta sui proventi del fondo; la presunzione di residenza in

Italia delle società ed enti esteri, compresi i trust, con soci, beneficiari o disponesti italiani, il cui patrimonio sia prevalentemente investito in fondi immobiliari italiani;

l'arrivo di una "patrimoniale" dell'1% i fondi immobiliari cosiddetti "familiari" e l'elevazione dal 12,,50% al 20% dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative a tali fondi. . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Meno deduzioni per banche e assicurazioni

Per banche e assicurazioni si riducono le deduzioni ai fini Ires e Irap. Al nuovo limite alla deducibilità degli interessi passivi si affianca un abbattimento degli sconti per la svalutazione dei crediti.

Per gli interessi passivi la deduzione, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2007, si potrà operare limitatamente al 96% dell'importo sostenuto. Per il primo esercizio di applicazione della norma, la percentuale di deduzione è elevata al 97 per cento.

L'indeducibilità parziale riguarda anche l'imponibile Irap e si estende, in questo caso, anche alle holding industriali che per l'Ires applicano invece il Rol.

Per la svalutazione crediti ridotto dallo 0,40%  allo 0,30% del valore dei crediti la percentuale di deduzione delle svalutazioni prevista dall'articolo 106, comma 3, del Dpr 917/86. -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

Robin Tax per i petrolieri

Introdotta  anche la sovrimposta Ires per le imprese petrolifere ed elettriche, nota come robin tax. Le società di capitali che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione di petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, gas naturale, nonché della produzione o commercializzazione di energia elettrica dovranno assoggettare il proprio reddito all'Ires maggiorata del 5,5% (in totale 33%) qualora,nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro. Se il contribuente opera anche in settori diversi da quelli indicati, l'addizionale si applica solo se i ricavi conseguiti dalle attività petrolifere o elettriche superano il 50% del totale dei ricavi.

La prevalenza, nel silenzio della legge, è tale da far scattare la maggiore imposta su tutto il reddito della società, compreso quello generato dalle attività differenti e anche nel caso in cui, in termini di utile, l'importo

più elevato non provenga dai settori sottoposti alla robin tax.

L'addizionale, che si applica dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non riguarda le imprese che producono elettricità mediante l'impiego prevalente di biomasse o con fonte solare-fotovoltaica

o eolica.

In presenza di consolidato o di trasparenza fiscale, l'addizionale si trasforma in un'imposta autonoma applicata e versata dai singoli soggetti interessati, senza trasferire l'onere alla partecipante. . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

 

 

 

Plusvalenze esenti se generano start up sulle cessioni di partecipazione – esenzione capital gain

Ratio della norma e’ favorire il passaggio di risorse economiche da un'impresa a un'altra, non tassando l'eventuale plusvalore realizzato nella cessione a condizione che venga, successivamente, investito per l'acquisto di una nuova partecipazione.

Con un articolo rubricato come "start up", infatti, la manovra fornisce un interessante forma di sostegno allo

sviluppo di nuove forme imprenditoriali, premiando con l'esenzione fiscale le plusvalenze

derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali le cui risorse siano reimpiegate nell'acquisizione di quote o azioni di società che svolgono la medesima attività della vecchia società partecipata.

Evidentemente, la norma ha come ulteriore obiettivo quello di favorire  il passaggio di competenze manageriali tra  imprese, garantendo che il know how acquisito in un determinato settore da un imprenditore

sia messo a disposizione di una differente compagine sociale.

Beneficiari della disposizione sono le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché gli enti e le associazioni non commerciali. Le partecipazioni che possono andare esenti sono

quelle detenute in società di persone (art.105 Dpr 917/86) con esclusione delle società semplici e di quelle loro assimilate, ma anche quelle in società di capitali di cui all'articolo 73, comma i, lettera a) del Tuir.

La norma impone, poi, specifici vincoli temporali in relazione al possesso delle partecipazioni. La società di cui si cede la partecipazione, infatti, non deve essere stata costituita da più di sette anni, mentre la

partecipazione alienata dovrà avere un un'anzianità di possesso in capo al cedente di non meno di tre anni. Ci sono altri vincoli  anche in relazione alla società della quale si andranno ad acquisire

quote o azioni. Come detto, la stessa deve svolgere la medesima attività di quella la cui partecipazione è stata ceduta.

Al momento si sà quanto rigida sia tale indicazione e se, quindi, richieda l'esatta equivalenza dell'attività

esercitata o se, invece, ammetta anche attività appartenenti al medesimo ciclo produttivo.

Inoltre, la nuova società non deve essere stata costituita da più di tre anni. Anche l'entità del beneficio fiscale ha particolari limiti. Nel dettaglio, la norma stabilisce che l'esenzione non può eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla partecipata, la cui partecipazione si aliena, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili. e di beni immateriali ammortizzabili. Nonché per spese di ricerca e sviluppo.

Il reinvestimento deve essere operato entro due anni dal conseguimento della plusvalenza e deve avere ad oggetto ugualmente società di cui all'articolo 5 o 73, comma i, lettera a), del Dpr 917/86. Inoltre, l'esenzione

riguarda anche la cessione degli strumenti finanziari e dei contratti, di cui alle lettere C) e C-bis) i dell'articolo 67,comma i, del Tuir, relativi alle medesime società. . -  riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008

 

 

Liberalizzazione distribuzione carburanti

Apertura piu’ facile senza vincoli di contingentamento, localizzazioni e superfici minime Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 art. 83 bis commi da 17 a 22

 

Autotrasporto

Credito d’imposta sulle tasse automobilistiche, detassazione straordinari e trasferte - riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 art. 83 bis

 

 Semplificazione nella tenuta e negli adempimenti contabilità del lavoro

Vanno in pensione tutti i vecchi registri e nasce il libro unico del lavoro, semplificate assunzioni e  adempimenti relativi

- riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008  - clicca qui per saperne di piu'

 

 

Modifiche ai codici penale, procedura civile, procedura penale e codice della strada

Maggiore rigore con sanzioni penali piu' severe per i mafiosi, esteso il 416 bis alle organizzazioni criminali estere, espulsioni e severità per i clandestini, stretta per chi guida ubriaco o sotto gli effetti di stupefacenti - - riferimento normativo: Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008  - clicca qui per saperne di piu'