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Rispunta la questione di illegittimità costituzionale del metodo di determinazione della base imponibile Ires, che non cosentendo la deducibilità dell'Irap versata crea una base imponibile fittizia superiore al reale, violando l'art.53 della Costituzione che prevede che il contribuente deve pagare le imposte in base alla capacità contributiva, che e' consacrata nella corretta determinazione del reddito reale e non di quello costruito ad hoc per battere cassa.
La Commissione tributaria di Genova con un'ordinanza del 2004 (n. 521) ritiene che la mancata deducibilità dell'Irap violi l'articolo 53 della Carta costituzionale in quanto l'imposta regionale, rappresentando per l'imprenditore un fattore economico di spesa, nel restare indeducibile fa sì che le imposte sui redditi finiscano per applicarsi su un reddito lordo e non netto.Da Parma la posizione è pressoché identica (ordinanze n. 498/07 e numeri da 180 a 183 del 2007): la mancata deducibilità grava non su un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su un reddito lordo «e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'Irap già versata», anche la Commissione di Chieti (ordinanza n. 362/07) ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale.
In effetti ad esempio una società che abbia un reddito imponibile di 30.000,00€, ne spende 60.000,00 di Irap (per la indeducibilità tra l'altro degli stipendi dei dipendenti) dovrebbe stare in perdita invece applica l'ires su 30.000,00.
Speriamo, che la Corte Costituzionale si esprima a favore dei contribuenti e non si faccia influenzare dal potere politico, che per salvare le casse dello Stato e' capace di qualsiasi nefandezza a danno di noi poveri contribuenti.