Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com  orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30

  081/5706339       081/0060351           E-Mail     Consulenza a pagamento                                               

L'inammissibilità del ricorso senza difensore abilitato o per la forma della procura
Ultimo aggiornamento 14/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI
 
Molte Commissioni Tributarie pur di rigettare i ricorsi, manifestamente vinti in partenza, se ne stanno inventando un altra, la mancanza dell'indicazione dell'ordine di appartenenza del difensore o una presunta tipicità di forma della procura, la considerano causa di inammissibilità del ricorso.
Vediamo pero' cosa dice la legge e la giurisprudenza.
Omessa indicazione dell'ordine di appartenenza del difensore
Per quanto concerne la omessa indicazione dell'ordine di appartenza, tale mancanza non costituisce causa di inammissibilità, anzi il giudice deve emettere un apposita ordinanza con la quale invita il contribuente a munirsi di un difensore, solo quando tale ordinanza rimane inevasa puo' considerarsi l'inammissibilità
Può considerarsi ormai ius receptum (Corte Cost. 13-6-2000, n.189; Cass. Sez. Un. n. 226001/2004; Cass. Sez.. Trib. n. 620/2006) che nelle controversie tributarie di valore superiore a £. 5.000.000, per effetto dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione degli artt. 12, c. 5° e 18 c. 3° e 4° D.Lgs. n. 546/92 fornita dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 189/2000, la inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica impartito dal Presidente della Commissione Tributaria.
 
Mancata assistenza da parte di un difensore abilitato

Per le controversie superiori ai 5.000.000 delle vecchie lire e' necessario munirsi di un difensore abilitato, tale mancanza non costituisce causa di inammissibilità, anzi il giudice deve emettere un apposita ordinanza con la quale invita il contribuente a munirsi di un difensore, solo quando tale ordinanza rimane inevasa puo' considerarsi l'inammissibilità Corte Cost. 13-6-2000, n.189; Cass. Sez. Un. n. 226001/2004; Cass. Sez.. Trib. n. 620/2006.

La Mancata attestazione di autografia della firma del contribuente o formalità della Procura non costituisce causa di inammissibilità

La omessa indicazione della dicitura tale e' la firma del contribuente, non costituisce vizio di inammissibilità, ne tanto meno e' prevista una particolare forma di procura, basta la nomina del difensore abilitato.Il fatto che l'art. 12,  comma 1 ,del Dlgs 546/92 parli di mera assistenza e non di rappresentanza, "ciò significa che il difensore incaricato non deve sostituire il ricorrente, ma deve semplicemente fornirgli la sua assistenza di carattere tecnico; il che può essere fatto redigendo materialmente il ricorso o partecipando, eventualmente insieme col suo cliente, all'udienza di discussione" Ebbene, è oggi opinione diffusa che l'omesso attestato di autografia non comporti la nullità del ricorso, mentre viceversa la mancata sottoscrizione della procura debba comportare la nullità dell'atto. Sul primo versante è stato sottolineato che l'omissione integra una "mera irregolarità" , se è vero che "la mancanza della certificazione, da parte del difensore, della autografia della parte non induce di per sé nullità del mandato ad litem, non essendo tale nullità comminata dalla legge e non incidendo tale formalità sui requisiti indispensabili perché l'atto raggiunga il suo scopo" . Quanto invece all'omessa sottoscrizione della formula della procura da parte del contribuente, essa, per uniforme e risalente giurisprudenza, materializza "una ipotesi di inammissibilità del ricorso, non emergendo alcun dato sicuro sull'effettivo conferimento della procura e sulla data della stessa" Colui che è preposto alla difesa deve possedere i requisiti professionali enunciati dall'art. 12, comma 2 il ricorso sottoscritto da un professionista non abilitato, il cui incarico sia stato conferito dal contribuente con procura a margine dello scritto, equivale al ricorso sottoscritto personalmente dall'interessato - e cioè con modalità sì irregolare ma non in maniera insanabile ; ergo il giudice tributario avrebbe dovuto ordinare per tempo la regolarizzazione ; non avendolo egli fatto, l'irregolarità finisce sanata. Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21510