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La Corte di Giustizia Europea con sentenza C-271/06 del 21/02/2008 ha affermato un principio importante, se l'aquirente falsifica la prova dell'esportazione, il fornitore in buona fede, che con tutta la diligenza possibile non poteva rendersi conto del falso, non risponde del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva).
Oltre a questo principio la Corte ha voluto affermare il principio della certezza del diritto, della proporzionalitą e del legittimo affidamento, che rendono illegittime tutte quelle norme e quei comportamenti repressivi, impiegati in particolare dal governo Italiano finalizzati ad imporre obblighi severi che non tengano conto, che con la normale diligenza il contribuente non puo' accertare frodi dell'acquirente, di conseguenza il fornitore puo' far affidamento nella legittimitą dell'operazione, senza rischiare di perdere il diritto all'esenzione ed essere additato come unico responsabile, qualora non possa rendersi conto della frode facendo uso della normale diligenza di un commerciante avveduto, accertando la falsitą della prova fornita dal cliente.