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ISTANZA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO
Ultimo aggiornamento 09/11/2014
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La domanda si presente esclusivamente via pec

Quando un cliente fallisce, la prima cosa da fare è interessarsi sulla procedura fallimentare e reperire la pec del fallimento La domanda al passivo fallimentare si presenta esclusivamente via pec allegando l'istanza che avremmo fatto cartacea firmata e scannerizzata allegando con precisione tutti i titoli a supporto del credito. In genere il curatore vi invita se il fallito ha presentato il bilancio con l'elenco dei creditori.

Attenzione: La domanda va inviata da una pec alla pec del fallimento, non solo valide le istanze inviate da un email normale, questo vale per qualsiasi comunicazione, sia il mittente sia il destinatario devono essere poste elettroniche certificate, non ha senso inviare una pec su di una email o inviare una email su di una pec, nonostante l'utilizzo che molti professionisti fanno di questo sistema, che non ha alcun valore legale.

Attenzione: La domanda va presentata almeno 30 gg prima della prima udienza di esame del passivo, se la presentate dopo non succede nulla sarete considerati tardivi, ma questo non comporta alcun pregiudizio ai fini del riparto, salvo non ci siano stati riparti parziali (cosa molto difficile). In ogni caso trascorso un anno dall'ammissione dello stato passivo, le domande non possono più essere presentate.

Attenzione: Al fine di valutare se la vostra documentazione è valida ricordate l'art. 2697 del codice civile, chi vanta un diritto lo deve provare e mettetevi nei panni del curatore, voi al posto suo che fareste? la documentazione la considerereste valida? cosa richiedereste al posto suo?

Il contenuto della domanda

La domanda di ammissione al passivo deve contenere:  
  1. l’indicazione della procedura fallimentare cui si intende partecipare e le generalità del creditore;  
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;  
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda;
  4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;  
  5. l’indicazione del numero telefax, dell’indirizzo di posta elettronica o dell’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale Fallimentare, ai fini delle successive comunicazioni. 

 

IL CONCORDATO PREVENTIVO E IL PIANO DI RISANAMENTO

PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO COME EVITARDLO

 

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