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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Ultimo aggiornamento 27/04/2005

SPECIALISTA RICORSI TRIBUTARI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, AVVISI DI ACCERTAMENTO, IPOTECHE, FERMI AMMINISTRATIVI

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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, LE SCADENZE DA TENER PRESENTE

 

DAL 1/1/2004 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL DIRITTO SOCIETARIO, TUTTE LE SOCIETA’ DI CAPITALI E LE COOPERATIVE NON POSSONO ESSERE ISCRITTE AL PUBBLICO REGISTRO DELLE IMPRESE SE NON HANNO ADEGUATO I PROPRI STATUTI ALLE NUOVE NORME.

TALE ADEGUAMENTO DEVE AVVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL 30/09/2004 PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTRO IL 31/12/2004 PER LE COOPERATIVE.

LA MODIFICA DEI VECCHI STATUTI DEVE AVVENIRE CON ASSEMBLEA STRAODINARIA A MAGGIORANZA SEMPLICE, PER CUI E’ OBBLIGATORIO ANDARE DAL NOTAIO.

LA MODIFICA NON E’ NECESSARIA SE LE NORME CONTENUTE NELLO STATUTO NON SONO IN CONTRASTO COL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO.

SE INVECE LE NORME DEL VECCHIO STATUTO FOSSERO IN CONTRASTO CON LA NUOVA NORMATIVA CI SI PONE IL LA SEGUENTE DOMANDA:

COSA SUCCEDE SE LA SOCIETA’ NON ADEGUA IL PROPRIO STATUTO?

IL MANCATO ADEGUAMENTO NON COMPORTA SANZIONI, MA SEMPLICEMENTE LA MODIFICA EX LEGE DELLE VECCHIE NORME STATUTARIE NON CONFORMI AL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO.

CI SI PONE ALLORA I PROBLEMA DELLA PORTATA PRATICA DEL MANCATO ADEGUAMENTO FORMALE, SIA AI FINI DEI RAPPORTI BANCARI, SIA AI FINI DEI RAPPORTI COL PUBBLICO REGISTRO DELLE IMPRESE.

CIO’ PREMESSO CONVIENE ASPETTARE L’EVOLVERSI DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI E DEI CHIARIMENTI GOVERNATIVI, ONDE EVITARE ULTERIORI SPESE NOTARILI PER GLI ADEGUAMENTI RICHIESTI.

DOPO I SUDDETTI TERMINI DEVONO ANCHE ESSERE ADEGUATI AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI I BILANCI DI ESERCIZIO CHIUSI DOPO IL 30/09/2004 PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI E DOPO IL 31/12/2004 PER LE COOPERATIVE.

DAL 1/1/2004 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI E DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE, NONCHE’ IL NUOVO MINIMO DI CAPITALE PER LE S.P.A. CHE PASSA A 120.000€, PER LE VECCHIE SOCIETA’ CONSERVANO I VECCHI LIMITI DI 200.000.000 DELLE VECCHIE LIRE FINO AL TERMINE STATUTARIO DELLA DURATA DELLA VITA DELLA SOCIETA’.

ENTRO IL 31/03/2004 SCADONO ITERMINI PER IMPUGNARE LE DELIBERE ASSEMBLEARI ADOTTATE NEL 2003 CON LE VECCHIE NORME.

 

COSA CAMBIA PER LE SPA E SAPA:

COSTITUZIONE E CONFERIMENTI

Le Società per Azioni.

Prima grande novità è la possibilità di costituirsi con un unico socio, che versa integralmente l’intero capitale. Al contrario di quanto avviene per le S.r.l., non è necessaria nella corrispondenza e negli atti l'indicazione della condizione di unicità del socio.

Nel caso di più soci, la quota minima dei versamenti immediati passa dai 3/10 dell’attuale normativa, al 25% .

Il capitale minimo sarà di € 120.000,00.

Sarà inoltre previsto che una società di capitali possa partecipare al capitale di una società di persone: l'assunzione di tale partecipazione dovrà essere deliberata dall'assemblea e dovrà essere esplicitamente indicata nella nota integrativa allegata al bilancio.

Le Società a responsabilità limitata

Anche qui il versamento iniziale dei 3/10 è sostituito con il 25% del capitale della società (salvo il caso di società unipersonale). La quota minima di partecipazione non potrà essere inferiore a € 1,00.

Possono essere conferititutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”. Tale previsione normativa apre la strada alla successiva previsione per cui il versamento del capitale può essere sostituito con la stipula di idonea polizza assicurativa o fideiussione bancaria che garantisca il conferimento del socio.

Nel caso di conferimenti in natura, essi devono essere accompagnati da relazione giurata da parte di “un esperto iscritto all’Albo dei revisori ufficiali dei conti o di una società di revisione iscritta nell’apposito Albo”.

L'atto di costituzione di una società di capitali dovrà essere depositato per l'iscrizione al Registro imprese dal notaio rogante entro 10 giorni dalla stipula (contro i 30 giorni attuali). Tale prescrizione ha il fine di ridurre al minimo i tempi di "incertezza operativa" della società nascente. Il termine di 30 giorni permane per le modifiche statutarie.

 

I TITOLI AZIONARI

Le azioni potranno essere sia nominative che al portatore, in questo secondo caso, il capitale da esse rappresentato dovrà essere stato interamente versato. I nuovi articoli del codice si adeguano anche alla smaterializzazione dei titoli  di credito prevedendo che "il trasferimento si opera mediante registrazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari e, nel caso di azioni nominative, anche con l'annotazione nel libro soci.".

Le azioni emesse in conseguenza di apporti in natura rimarranno inalienabili e depositate presso la sede sociale fino alla verifica del valore dei conferimenti da effettuarsi ad opera di amministratori e sindaci entro 180 giorni dal conferimento stesso.

Lo statuto può escludere l'emissione materiale e cartacea delle azioni, può prevederne la loro emissione e assegnazione non proporzionale al valore dei conferimenti, le azioni possono omettere di riportare il loro valore nominale.

  

 L'AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO

Le Società per Azioni.

Accanto all’attuale sistema di direzione e controllo societario, verranno introdotti il sistema dualistico e il sistema monistico.

- Sistema dualistico. L’amministrazione è affidata ad un Consiglio di Gestione di minimo 2 membri in carica per 3 anni e rieleggibili. Esso è nominato del Consiglio di Sorveglianza che è l’organo del controllo di legalità ovvero del rispetto della legge e dell’atto costitutivo; tale organo è composto da minimo 3 membri (di cui solo uno iscritto all’Albo dei revisori e gli altri scelti in Albi professionali o tra professori universitari in materie economiche o giuridiche) più 2 supplenti (di cui uno revisore contabile). Il consiglio di Sorveglianza è nominato dall’Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

- Sistema monistico. L’amministrazione è affidata al Consiglio d’Amministrazione nominato dall’Assemblea come nel sistema ordinario attuale. Il controllo di legalità è affidato a un Comitato per il controllo della gestione composto da  amministratori, privi di particolari incarichi, che rispettino i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i sindaci. Il Comitato è nominato dal Consiglio d’Amministrazione e solo due membri di esso devono essere iscritti all’Albo dei revisori.

- Controllo contabile. Revisore unico o società di revisione sono nominati dall’Assemblea ove ne ricorrano i requisiti o volontariamente al di sotto di tali soglie. L'obbligo di scegliere il collegio sindacale invece che il Revisore unico scatterà al superamento di determinate soglie ancora da stabilirsi.

- Modifiche al sistema attuale. Nel Collegio Sindacale, l’obbligo di iscrizione all’Albo dei revisori contabili è previsto per un solo membro effettivo e per un solo membro supplente, salvo il caso in cui il collegio sindacale svolga sia controllo di legalità che controllo contabile, in questo caso tutti i membri devono essere revisori contabili.

Le Società a responsabilità limitata.

L’Amministrazione rimane affidata a uno o più soci, salvo decisione assembleare di nominare terzi esterni alla società. Il resto della normativa non viene sostanzialmente modificato dal progetto di riforma.

 

I PATTI PARASOCIALI

Per la prima volta viene introdotta nel codice civile la disciplina di alcuni tipi di patti parasociali: per il controllo del diritto di voto, per porre limiti al trasferimento di azioni al fini di ottenere stabilità dell’assetto proprietario, per l’esercizio di influenze dominanti sulle società controllanti.

Se il patto è a tempo determinato non può durare oltre 5 anni, se il patto è a tempo indeterminato è previsto il diritto di recesso con preavviso di 6 mesi.

La norma principale è quella che prevede la dichiarazione dei patti sociali in apertura delle adunanze assembleari per le società quotate.

 

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NELLE S.P.A.

Sono due i principali cambiamenti introdotti dalla riforma riguardanti l’emissione di obbligazioni da parte delle S.p.a.:

1)      Di consentire nello statuto di scegliere l’organo preposto ad autorizzare le nuove emissioni.

2)      L’attenuazione dei limiti massimi di obbligazioni che la società può emettere;

Il limite massimo all’emissione di obbligazioni passa dal “capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato”, alla somma del capitale versato (o che i soci si impegnano a versare), della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.

Come forma di garanzia è richiesta un’attestazione del rispetto dei limiti da parte dei sindaci.

Tali limiti possono essere superati quando a sottoscrivere obbligazioni sono investitori che per loro qualifica non hanno bisogno di particolare tutela, e che in caso di successiva circolazione risponderanno della solvenza della società.

Sono altresì esclusi dal conteggio per il calcolo del limite le obbligazioni garantite da ipoteca su beni appartenenti alla società.

Per le società quotate le cui obbligazioni saranno immesse su mercati regolamentati, non è previsto alcun limite.

 

RECESSO DEL SOCIO NELLE S.P.A.

Le innovazioni per quanto riguarda il recesso del socio sono profonde e riguardano le ipotesi di recesso e le modalità di liquidazione della partecipazione.

Le cause di recesso si allargano: al cambiamento dell’oggetto, alla trasformazione della società ed al trasferimento della sede sociale all’estero si aggiungono nuove ipotesi in cui il socio può far valere questo diritto:

La modifica sostanziale dell’oggetto sociale;

La revoca dello stato di liquidazione;

L’eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla statuto;

La modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;

Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e partecipazione;

Salvo che lo statuto non disponga diversamente possono recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti la proroga dei termini della società e l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Inoltre se la società è costituita a tempo indeterminato (possibilità introdotta dalla nuova disciplina), ogni socio ha diritto di recesso con un preavviso di almeno sei mesi (lo statuto può portare questo limite fino ad un anno).

Come si può notare è chiara l’intenzione del legislatore di dare maggiore garanzia al socio che intende recedere e nello stesso tempo maggior libertà statutaria, tanto che lo statuto può prevedere ulteriori casi di recesso.

Il recesso avviene mediante raccomandata alla società entro quindici giorni dalla delibera che la legittima o entro trenta se il recesso non è conseguente a delibere assembleari. La comunicazione deve indicare oltre ai dati del socio il numero e la categoria di azioni per le quali si chiede il recesso.

Il valore di liquidazione deve essere determinato in base ad una situazione patrimoniale con data non superiore ai tre mesi dalla deliberazione di recesso del socio. Da questa situazione si deve tener conto della consistenza patrimoniale, della futura redditività e del valore di mercato delle azioni. In linea con la riforma la possibilità di determinare criteri diversi per la determinazione del valore da liquidare direttamente nello statuto della società.

In caso di disaccordo è prevista la nomina di un esperto nominato dal presidente del tribunale.

Le azioni del socio recedente sono in prima battuta offerte ai soci che possono far valere il diritto d’opzione, in caso nessuno eserciti questo diritto possono essere collocate presso i terzi. Se anche questa strada non porta ad alcun risultato si procederà al rimborso utilizzando le riserve disponibili e se non presenti sarà necessaria un’assemblea straordinaria in cui deliberare la riduzione del capitale sociale con le debite conseguenze.

 

PATRIMONIO DEDICATO

Del tutto innovativa risulta essere l’introduzione nell’ordinamento della possibilità di creare patrimoni dedicati per uno specifico affare.

La riforma prevede due diverse tipologie:

1)  Costituzione di uno o più patrimoni ciascuno destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

2)  Inserire nel contratto di finanziamento di una specifica operazione che il rimborso dello stesso sia dato dai proventi dell’affare o da una loro parte.

La prima tipologia si può paragonare alla costituzione di una nuova società con risparmi per quanto riguarda le spese relative alla costituzione, mantenimento ed estinzione.

Proprio per questo la procedura richiesta per attuare una simile separazione assomiglia a quella per la costituzione di una nuova società.

E’ necessaria una delibera costitutiva dalla quale siano ben specificati e descritti, l’affare al quale è destinato il patrimonio, i beni ricompresi nel patrimonio, le regole per la rendicontazione dell’affare etc. (art. 2447-ter). E’ richiesta la pubblicità a norma dell’art. 2436 e ci sono specifiche regole per la tutela dei creditori preesistenti alla separazione.

E’ altresì importante sottolineare che è necessaria la contabilizzazione separata del patrimonio e la sua indicazione in bilancio.

La seconda tipologia di separazione patrimoniale prevede che la società acceda ad un finanziamento il cui rimborso sia legato principalmente dall’esito dell’affare specifico cui è destinato il patrimoni separato.

Il contratto deve contenere gli elementi essenziali dell’operazione, ed in particolare il piano dell’operazione, le garanzie della società per  la realizzazione dell’affare, le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento (2447-decies).

La separazione patrimoniale è intesa esclusivamente a livello dei proventi e  si può parlare di patrimonio separato solo se copia del contratto è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese e se la società adotta metodi di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare tenendoli separati dal restante patrimonio.

Ai terzi creditori della società sino al rimborso del finanziamento è consentito, sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell’affare, di compiere solo azioni conservative.

In entrambi i casi  il valore massimo complessivo dei patrimoni dedicati non  può superare il 10%  del patrimonio netto della società.

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI.

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle previste dall’art. 2448 del vigente codice civile.

L'innovazione fondamentale rispetto al sistema vigente consiste nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento, e la determinazione del momento in cui ha effetto.

Le cause di scioglimento hanno efficacia soltanto nel momento di iscrizione presso l’ufficio del registro della dichiarazione degli amministratori che le accertano, ovvero, all'iscrizione della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento. Nel caso in cui l’atto costitutivo o lo statuto preveda altre cause di scioglimento, questi dovranno poi determinare la competenza a deciderle o accertarle ed effettuare le relative registrazioni.

Proprio in virtù della determinazione del momento in cui ha efficacia la causa di scioglimento di cui sopra, si è precisato l'obbligo degli amministratori di accertarla e di effettuare la relativa iscrizione ed è stata stabilita, in caso di ritardo od omissione, una responsabilità dell'organo amministrativo per danni conseguenti.

Per quanto riguarda i poteri degli amministratori, mentre l’ancora vigente art. 2449 impone di non intraprendere "nuove operazioni", il nuovo art. 2486 consente di gestire la società con il solo scopo della conservazione del valore dell'impresa sociale.

In caso di violazione, la responsabilità si avrà relativamente all'eventuale danno conseguente all’azione intrapresa od omessa.

Gli amministratori dovranno provvedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci affinchè si deliberi sulla nomina dei liquidatori, sui loro poteri e sui criteri in base ai quali deve essere effettuata la liquidazione, prevedendo la possibilità di una gestione provvisoria dell'impresa sociale, al fine di evitare i danni che una repentina cessazione può apportare al valore di essa.

L’assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste per tali modifiche, può comunque variare le disposizione dell’atto costitutivo, dello statuto o di precedenti assemblee.

I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, per giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Gli amministratori uscenti dovranno provvedere alla consegna dei libri sociali, di una "situazione dei conti" alla data di effetto dello scioglimento e di un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, per consentire di individuare quanto posto in essere prima e dopo tale avvenimento.

La revoca dello stato di liquidazione, è consentita una volta eliminata la causa di scioglimento e a condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo, con deliberazione dell’assemblea straordinaria. I soci che non hanno concorso all’approvazione di tale revoca hanno il diritto di recesso.La revoca ha effetto solo due mesi dall’iscrizione nel registro imprese della relativa deliberazione per consentire l’opposizione dei creditori. Il consenso dei creditori ed il pagamentro dei creditori dissenzienti elimina tale slittamento degli effetti.

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ (“GRUPPI” SOCIETARI)

L’art. 2497, decisamente innovativo rispetto la vigente normativa, prevede il riconoscimento della nozione di “gruppo” attraverso le precise ed espresse responsabilità che ricadono sulla figura che, a qualsiasi titolo, esercita attività di direzione e coordinamento di società. Responsabilità per fatti od omissioni che, “in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale”  ledono il “diritto all’utile” e la“valorizzazione della partecipazione sociale” nei confronti dei soci e “l’integrità del patrimonio” nei confronti dei creditori sociali della controllata..

Il danno a cui si fa riferimento è quello derivante dal risultato complessivo dell'attività della controllante e non il danno risultante da un atto isolatamente considerato, eliminabile anche a seguito di specifiche operazioni dirette a tal fine.

Per ragioni di trasparenza, l’art  2497 – bis prevede che venga dato risalto al potere di direzione e coordinamento a cui le società sottostanno attraverso la pubblicità prevista sia per gli atti e la corrispondenza che tramite l’iscrizione in apposita sezione presso il registro delle imprese.

Le decisioni di chi esercita attività di direzione e coordinamento, secondo l’art. 2497-ter, devono essere “analiticamente motivate”.

L’art. 2497-quater disciplina il potere di recesso del socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, riconoscendogli il potere di negoziare la sua permanenza in società davanti ad alterazioni rilevanti del quadro originario. Il socio ha infatti il potere di recedere se cambia lo scopo o l'oggetto del controllante o al momento dell’entrata e dell’uscita della società da un gruppo in quanto in ognuno di questi casi si modifica il profilo del rischio dell’investimento del socio e se contro di lui è stata esercitata l’azione di responsabilità ai sensi del suddetto art. 2497.

 

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione.

In questa sezione si sono semplificati e precisati principi riguardo al procedimento, alle possibilità, alle condizioni e ai limiti delle trasformazioni.

E’ stata ribadita pertanto, la norma sulla continuità dei rapporti giuridici, chiarendo inoltre che la continuazione riguarda anche i rapporti processuali.

Con una innovazione fondamentale si è privilegiata la certezza nei confronti dei terzi, introducendo la norma che prevede che una volta eseguita la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronunciata. Resta salvo il risarcimento del danno eventualmente spettante.

Per favorire la trasformazione di società personali in società di capitali, è stata consentita una decisione in tal senso di tipo maggioritaria, in base alla percentuale di utili attribuita a ciascuno. Anche nella trasformazione di società di capitali in società di persone, salva diversa disposizione dello statuto, la delibera di trasformazione avviene a maggioranza, dato che comunque il socio sarebbe tutelato dalla valvola del diritto di recesso.

Per evitare abusi contro alcuni soci, è necessario il consenso di quelli che potrebbero assumere una responsabilità illimitata a fronte di altri che non la assumerebbero.

Gli amministratori devono predisporre una relazione sui motivi e le conseguenze della trasformazione affinchè i soci possano deliberare con maggiore ponderazione ed eventualmente decidere di recedere.

Per quanto riguarda la trasformazione eterogenea (di scopo e di ente) si tratta di norma molto innovativa, applicabile comunque soltanto laddove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali. Nell'esecuzione della delega, sono stati disciplinati possibilità, condizioni e limiti della trasformazione eterogenea, provvedendo a tutelare la pubblica fede con una previsione transitoria, che consente la trasformazione in società di capitali alle associazioni e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, solo quando non comporti distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di. In ogni caso, per consentire la tutela dei terzi, in questo tipo di trasformazione si è preferito prevedere un termine di efficacia che decorre dal sessantesimo giorno dall'ultimo degli adempimenti

Fusione e Scissione.

Si è espressamente consentita una (seppure estremamente limitata) possibilità di modifica del progetto di fusione in sede di approvazione della fusione stessa; si è cercato di trovare un miglior contemperamento tra l'esigenza di celerità del procedimento di fusione e quella di tutela dei creditori sociali; si è deciso di consentire, in ipotesi di fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il 90% di tutte le loro azioni o quote, che l'approvazione della fusione stessa venga effettuata dall'organo amministrativo.

Anche per quel che riguarda le scissioni, è stato necessario contemperare le indicazioni contenute nella legge delega con l'esigenza di rispettare i vincoli di derivazione comunitaria. Si è così provveduto – come già in tema di fusione – a sfruttare taluni margini consentiti dalla direttiva e non precedentemente regolamentati. Il che è stato fatto, da un lato, facendo ampio ricorso alla tecnica del rinvio alle nuove norme in tema di fusione e, da latro lato, a previsioni specifiche, quale quella che consente "un conguaglio in denaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale della azioni o quote attribuite" ai soci della società scissa, ovvio quello che consente "che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa"; o, ancora, quella  che contempla che, per gli "elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto", "la responsabilità solidale è limitata all'attivo netto attribuito in ciascuna società beneficiaria", o, infine, quello che preveda che, "nell'ipotesi in cui le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti sul capitale di tale società, gli azionisti minoritari possono esercitare il diritto di far acquistare le proprie azioni al valore corrente concordemente determinato, ovvero a quello che, in mancanza di accordo, sarà determinato dal giudice".

 

 

COSA CAMBIA PER LE SRL E LE COOPERATIVE:

IN COSTRUZIONE