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I RICORSI AL GIUDICE DI PACE NON SONO PIU’ GRATUITI DAL 01/01/2010 SI APPLICA IL CONTRIBUTO UNIFICATO PER SCORAGGIARE I RICORSI

Ultimo aggiornamento 05/01/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

 

A cura del Dott. Giuseppe Marino, difensore tributario – www.studiomarino.com

 

La legge  23 dicembre 2009, n. 191 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 302 del 30 dicembre 2009 entrata in vigore il 01/01/2010 meglio nota come finanziaria 2010 all’art.1 comma 212 e’ stata prevista l’abolizione dell’esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art.23 della legge 689/81, per cui i ricorsi non sono piu’ gratuiti.

Come si suol dire cambiano i musicisti, ma la musica e’ sempre la stessa, dopo il Governo Prodi che nel 1992 aboli’ il terzo grado di giudizio delle commissioni tributarie e fece inserire la richiesta di sospensione, che prima era automatica, ora i burocrati di Stato del Governo Berlusconi al fine di arginare l’enorme mole di Ricorsi introducono un nuovo balzello.

Il contributo unificato va da un minimo di 30,00 euro a un massimo di 1.100,00, cio’ premesso per multe di 30-60 € non vale piu’ la pena ricorrere anche in presenza di palese ingiustizia, perche’ tra contributo unificato e spese di notifica o di trasporto per consegnare il ricorso a mano, pagando la multa si fa prima e si spende lo stesso.

Il legislatore, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall’imposta di bollo, quindi il ricorso e’ esente da bolli, ma va apposta una marca di 8€ per il rimborso forfettario di diritti di cancelleria. Ad esempio per una multa di 70 € costa in tutto 38 euro per risparmiarne 70.

Si rammenta che il contributo unificato non si applica al processo tributario come è stato già chiarito con la citata circolare n. 21/E del 27 febbraio 2002, emanata prima dell’entrata in vigore del Testo unico

Come si paga il contributo unificato: Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488 si puo’ pagare con le modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126 in tre modi, con modello F23, conto corrente postale o tabaccheria come previsto dalla Risoluzione n. 60/E dell’agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002.

Pagamento con modello F23, da pagare in posta o in banca, utilizzando il codice-tributo “941T”, denominato Contributo unificato spese atti giudiziari. D.P.R. n. 126/2001 ed indicando il codice dell’ufficio indicando al campo 6 ufficio o ente  il codice 9C3 per il Giudice di pace e al campo 7 codice territoriale il codice catastale  del comune dove ha sede l’ufficio del Giudice di pace   F839 per il comune di Napoli ad esempio oppure G964 per il Comune di Pozzuoli.

L’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che la ricevuta del

versamento rechi, in ogni caso, l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito, delle generalità e del codice fiscale

dell’attore (o ricorrente), nonché delle generalità del convenuto (o resistente); inoltre, in caso di pluralità di convenuti (o resistenti), prevede che sia indicato per esteso il primo nominativo di essi riportato nell’atto

introduttivo del procedimento giudiziale, ed il numero in cifra dei restanti.

Ciò premesso, ai fini del versamento del suddetto Contributo Unificato tramite il modello F23, si forniscono le opportune istruzioni per la compilazione del modello stesso, ad integrazione di quelle già contenute nelle “Avvertenze”.

In particolare, nella sezione del modello contenente i dati anagrafici occorre indicare:

Nel “campo 4”, le generalità ed il codice fiscale dell’attore (o ricorrente);

Nel “campo 5”, le generalità del convenuto (o resistente). Qualora dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un convenuto, è necessario indicare per esteso il primo nominativo di essi ed il numero in cifra dei restanti nel campo 10, come di seguito specificato.

Nella sezione contenente i dati del versamento occorre indicare:

Nel “campo 6”, il codice dell’ufficio giudiziario adito, secondo l’elenco di cui alla tabella “B” dell’allegato n. 6 , al D.M. 17 dicembre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 209 alla G.U., Serie

Generale n. 301 del 28 dicembre 1998, e disponibile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali e sui siti internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, avendo cura di compilare, ove richiesto, anche lo spazio “sub codice” e il codice identificativo del comune di ubicazione dell’ente al campo 7.

Al fine di rendere più agevole l’individuazione del codice-ufficio, ad integrazione della predetta tabella si fornisce in allegato alla presente risoluzione l’elenco degli Organi di giustizia amministrativa opportunamente codificati.

Nel caso di pluralità di convenuti (o parti resistenti), all’interno del ”campo 10”, nello spazio denominato “numero”, il numero di essi in cifra, ad eccezione del primo, le cui generalità sono indicate nel campo 5.

Nel “campo 11”, va indicato il codice-tributo “941T”, denominato Contributo unificato spese atti giudiziari. D.P.R. n. 126/2001.

Con l’occasione, si precisa che il predetto codice-tributo 941T va imputato al capitolo 3321 del bilancio dello Stato.

Pagamento con modello di c/c postale: Per il versamento del Contributo unificato mediante accreditamento in conto corrente postale, è stato predisposto un apposito bollettino approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 45 del 22 febbraio 2002, che deve essere compilato secondo le istruzioni di seguito riportate:

- lo spazio superiore, contenente l’indicazione del numero di conto corrente postale n. 57152043, intestato alla “Sezione di tesoreria provinciale di Viterbo”, è precompilato e non deve contenere nessuna altra indicazione;

- nell’intestazione vanno indicate le generalità dell’attore o ricorrente e di seguito, nelle caselle sottostanti, il numero delle restanti parti nel caso in cui dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente; in tal caso, va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi ed esprimendo in cifra il numero dei restanti nelle tre caselle poste appena sotto il riquadro compilato;

- nel riquadro sottostante vanno indicate le generalità del convenuto o resistente e, nel caso in cui dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un convenuto, occorre indicare per esteso solo il primo nominativo di essi ed in cifra il numero dei restanti nelle tre caselle poste appena sopra il riquadro

compilato.

Inoltre, nel retro del bollettino, nello spazio riservato alla precompilata “causale del pagamento del Contributo unificato spese atti giudiziari D.P.R. n. 126/2001” – vanno riportati i seguenti dati:

a) il codice fiscale dell’attore o ricorrente;

b) l’ufficio giudiziario adito.

Pagamento in tabaccheria: L’articolo 3, comma 1 bis del citato D.P.R. n. 126 del 2001, prevede che la ricevuta del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, per i versamenti effettuati presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l’avvenuto

pagamento.

Per avvalersi di tale modalità di pagamento, il cittadino deve recarsi presso una delle tabaccherie convenzionate, specificando come causale del versamento il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari e l’importo da versare. Completata l’operazione di versamento, gli verrà consegnata una ricevuta ed anche un’apposita pellicola adesiva.

Ogni ricevuta si compone di due parti separabili: quella superiore deve essere trattenuta dal versante e quella inferiore deve essere applicata sull’atto utilizzando il citato adesivo di sicurezza.

La prova dell’avvenuto versamento deve essere applicata o allegata al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 40 del 16 febbraio 2002; tale modello è disponibile sui siti internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

Si ricorda, infine, che con la Circolare n. 1/2002, del 26 febbraio 2002, il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia, ha chiarito che il contrassegno rilasciato dalle rivendite di generi di monopolio e di valori bollati deve essere apposto sul modello di comunicazione di versamento, al fine di avere tutti i dati richiesti; questo, sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota d’iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui le parti non devono depositare la predetta nota d’iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.

Calcolo del Contributo: il contributo si paga in base al valore della controversia secondo la seguente tabella:

Processi di valore fino ad euro 1.100: euro 30,00.

Processi di valore superiore ad euro 1.100 e fino ad euro 5.200: euro 70,00.

Processi di valore superiore ad euro 5.200 e fino ad euro 26.000: euro 170,00.

Processi di valore superiore ad euro 26.000 e fino ad euro 52.000: euro 340,00.

Processi di valore superiore ad euro 52.000 e fino ad euro 260.000: euro 500,00.

Processi di valore superiore ad euro 260.000 e fino ad euro 520.000: euro 800,00.

Processi di valore superiore ad euro 520.000: euro 1.110,00.

Processi di valore indeterminabile (giudice di pace): euro 170,00.

Processi di valore indeterminabile (altri giudici): euro 340,00.

Se manca la dichiarazione di valore del processo: euro 1.110,00.