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BECCATI CON LA CONTABILITA’ AL NERO? NON E’ TUTTO PERDUTO
Ultimo aggiornamento 24/11/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Il modus operandi spesso sbrigativo dell’agenzia delle entrate spesso crea i presupposti per l’annullamento dell’accertamento. La documentazione rinvenuta in sede di verifica e’ da considerarsi una vera e propria contabilità parallela tale da giustificare l’induttivo? I dati inseriti si riferiscono al periodo d’imposta accertato?

Tali dati sono chiari e precisi tali da farli ritenere al di fuori di ogni ragionevole dubbio un corrispettivo non fatturato o si riferisce a un credito o a un debito? E’ stato fatto un riscontro con la contabilità ufficiale?

Se tali documenti sono stati rinvenuti presso un fornitore avete avuto un controllo incrociato? Basta che l’ufficio non risponda ad una sola delle domande sopra elencate e potete ottenere l’annullamento.

E’ buona norma non tenere mai note, appunti o brogliacci esterni alla contabilità ufficiale e’ quanto piu’ di deleterio si possa ottenere ai fini di un accertamento.  

Molto spesso ai contribuenti soggetti a verifica fiscale, vengono trovati documenti,  brogliacci,  block  notes, quaderni, fogli   e  simili  ove  compaiono   dati   e annotazioni  su  transazioni  commerciali  e/o  prestazioni   di   servizio riferibili allo stesso  contribuente sottoposto  a  controllo , anche se in verità l’evoluzione tecnologica ha trasformato il modo di tenere la contabilità al nero o parallela in un file memorizzato sul disco fisso di un computer o su una memoria esterna (floppy, cd, penna  USB,  eccetera).

In particolare, l'attività di verifica sia fatta dalla Guardia di Finanza sia da Agenzie finanziarie, è destinata  a  produrre  esiti che  assumono  valore  in  quanto  sono  destinati  ad  essere  recepiti  a

fondamento dell'ulteriore attività di accertamento  demandata  agli  uffici finanziari che ne cristallizzeranno definitivamente  le  risultanze  in  un atto a rilevanza esterna (avviso  di  accertamento),  deputato  a  produrre effetti giuridici nella sfera di colui che ne è per legge  il  destinatario (il contribuente).

A tal fine l’art. 39 del D.P.R. 20 settembre  1973,  n.  600  offre tre "metodi accertativi"  

      - accertamento analitico "in senso stretto": la base imponibile viene ridefinita con riferimento alle singole componenti attive e passive,  dalla cui somma algebrica risulta il  reddito  complessivo  e  l'imposta  dovuta.

L'accertamento analitico fa, dunque, riferimento  alle  singole  componenti che concorrono alla formazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo;

      - accertamento "analitico-induttivo" : in questo secondo  caso  il legislatore consente l'uso di presunzioni semplici, purché queste abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza;

      - accertamento "induttivo-extracontabile":  al  verificarsi  di  casi tassativamente previsti  (quali, per  esempio, contabilità inattendibile  oppure l'omessa presentazione della dichiarazione) è possibile

rettificare il reddito mediante presunzioni  "semplicissime",  ossia  prive anche dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Le sentenze purtroppo non sono omogenee, La  documentazione  extracontabile   ha,pertanto, assunto nelle varie sentenze:

    a) piena valenza probatoria;

    b) scarsa valenza probatoria;

    c) “media” valenza probatoria.

I giudici pro contribuente  rifiutano  affermano  che  la  documentazione  extracontabile costituisce elemento per una ricostruzione  presuntiva  dell'imponibile,  a patto  che  un  riscontro  con  la  contabilità  ufficiale  fornisca   alla "contabilità parallela" i requisiti di gravità,  precisione  e  concordanza (non riconoscendo, dunque, in automatico, la sussistenza di una contabilità inattendibile).

La mancata allegazione all’accertamento della documentazione extracontabile sui cui si basa la presunzione dell’ufficio dei compensi a nero, comporta l’impossibilità di riconoscere effetto alle pretese degli organi accertatori. Corte di Cassazione sentenza n. 13201 del 09/06/2009

Non e’ sufficiente l’esistenza di un semplice brogliaccio per giustificare un accertamento induttivo, in presenza di una contabilità formalmente in regola fino a quando da quel brogliaccio non sia presumibile dedurre una contabilità una doppia contabilità parallela. Corte di Cassazione sentenza n. 1536 del 02/07/2009

I documenti extracontabili ritrovati presso terzi non sono idonei a fondare un avviso di accertamento  se l’agenzia delle entrate non ha fatto un controllo incrociato. Corte di Cassazione sentenza n. 14014 del 17/06/2009

Possiedono caratteristiche di gravità, precisione e concordanza le presunzioni operate in sede di accertamento  da parte dell'ufficio impositore in conseguenza  del  rinvenimento  presso  la

sede dell'attività di block notes portanti annotazioni  sostanzialmente  in linea (ossia che trovano una conferma e  un  riscontro)  con  le  scritture contabili e la documentazione acquisita in sede di verifica. Commissione tributaria Centrale  Dec. n. 4113 del 13 maggio 1988 (ud. del 21 marzo 1988)

"il reperimento della contabilità occulta relativa a taluni anni non  legittima l'accertamento induttivo del reddito di anni precedenti  a  quelli  cui  la contabilità stessa si riferisce". Corte di Cassazione sentenza n. 208  del

20 marzo 1991, depositata il 10 gennaio 1992

Gli  elementi  da  porre  a  fondamento  di  un  accertamento induttivo debbono avere i caratteri propri delle presunzioni gravi, precise e concordanti .     Il requisito di gravità è assente in appunti scritti dai titolari della ditta presuntamente venditrice dal momento che gli  stessi  non  provengono dal contribuente contro il quale dovrebbero avere funzione di prova. Comm.Trib.Centrale  Dec. n. 2941 del 29 ottobre 1993 (ud. del 23 marzo 1993) - Commissione Tributaria Centrale decisione n. 3852 del 14 novembre 1994.

Non  legittima  la  rettifica  della dichiarazione il  ritrovamento  presso  i  locali  dell'impresa  di  alcune

agendine contenenti annotazioni di corrispettivi  coincidenti,  per  taluni giorni, con quelli annotati in contabilità, trattandosi di dati  di  dubbia interpretazione  che  non  possono  dimostrare  con  sufficiente  grado  di

probabilità incassi percepiti nel  corso  della  giornata,  potendo  invece trattarsi di annotazioni effettuate per motivazioni diverse"

Commissione Tributaria Centrale decisione n. 2619 del 23 maggio 1997 (ud. del 17 aprile 1997)

 

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