Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
081/5706339 081/0060351 Consulenza a pagamento
Negli ultimi anni si parla solo del conflitto di interessi dell'on Silvio Berlusconi e delle sue televisioni,come se questo fosse l'unico problema di conflitto d'interessi di cui soffre il nostro paese, nella realtà pero', questo qualora sussistesse e' solo un aspetto marginale e che non tocca i nostri problemi quotidiani, ma solo quelli dei politici appartenenti alla parte avversa.
Il primo problema, a mio avviso di una certa gravità e' il conflitto d'interessi che regna nel processo tributario, come puo' il giudice tributario decidere liberamente contro il ministero dell'economia da cui dipende? questo e' un vero problema, le Commissioni Tributarie dovrebbero dipendere dal Ministero della Giustizia, in tal senso si e' mosso l'On. Maurizio Leo, che io personalmente stimo per la sua preparazione che non ha eguali tra i suoi colleghi, che ha proposto un disegno di legge in tal senso.
Il secondo problema anch'esso di una certa gravità e' il conflitto d'interessi che regna nell'ambito della riscossione, le esattorie o concessionari della riscossione sono privati, la cui proprietà spesso e volentieri e' attribuibile ai nostri ben amati politici locali, in questa situazione non c'e' conflitto d'interessi? come si garantisce l'imparzialità e il buon andamento della pubblica funzione se la logica del profitto guida le scelte e la dirigenza? I concessionari della riscossione dovrebbero essere pubblici non privati, dubito pertanto della costituzionalità di tali attribuzioni.
Nessuna disposizione di legge sancisce espressamente a quale organo spetti l’interpretazione delle norme tributarie. Mi sembra, tuttavia, che nella logica dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, l’interpretazione delle norme debba essere fornita dalle Agenzie delle Entrate. Per quanto riguarda, poi, i profili della fiscalita` locale, l’interpretazione delle norme spetta unicamente al competente ufficio del Dipartimento delle politiche fiscali.E` questa, del resto, la filosofia di fondo della riforma dell’amministrazione finanziaria, secondo la quale sono state separate le funzioni di amministrazione e di gestione operativa dei tributi dalle scelte politiche in senso stretto. Tale principio trova espressa previsione nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.In particolare, all’organo politico spettano, in materia di atti normativi, l’adozione di atti di indirizzo interpretativo ed applicativo nonche´ l’adozione delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione. Da un lato le quattro agenzie fiscali, soggetti autonomi, alle quali e` affidato il compito di gestire concretamente la struttura operativa: la riscossione, l’accertamento dei tributi, il rapporto con i contribuenti e tutte le attivita` ad essi legate, dalle dichiarazioni annuali fino all’interpello. Dall’altro lato, il dipartimento delle politiche fiscali, che rappresenta il braccio amministrativo del Ministero e che esercita le funzioni di indirizzo e di controllo di competenza del ministro.
l’esigenza di garantire il cittadino, che, nelle istituzioni, deve trovare validi referenti, non degli oppositori come previsto sia dalla legge 212/2000 sia dalla legge n.80/2003 art.2 non viene certamente soddisfatta