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I titolari di partita Iva - come previsto dall'art. 1 commi 30 e
31 della L. 27/12/2006 n.296 - si troveranno costretti a fare i conti con un
nuovo obbligo, l'autorizzazione preventiva oltre un determinato tetto, che e'
stato stabilito nella misura di 10.000€, ma
tale limite a tenore letterale si riferisce a singola compensazione, mentre il
ministero l'ha interpretato come limite annuale: ciò significa che, una volta
raggiunti i 10mila euro anche con più operazioni tutte al di sotto di quella
cifra il contribuente interessato dovrà chiedere l'autorizzazione.
Tenuto conto che, ad esempio, il versamento medio con F24 tramite banca è di
poco più di 4.600 euro , è facile comprendere come già alla terza compensazione
scatti lo stop del Fisco, con l'obbligo di richiedere
l'autorizzazione. Di qui in poi, ogni volta il contribuente dovrà chiedere una
nuova autorizzazione.
L'alternativa, potrebbe essere quella di una richiesta unica per una cifra
elevata con tutte le complicazioni del caso anche in termini di riporto ad anni
successivi e di autorizzazioni già chieste e da richiedere.
Il no del Fisco
L'altro fronte è quello del silenzio assenso e del diniego all'utilizzo dei
crediti d'imposta. Una volta inviata la comunicazione
almeno cinque giorni prima della compensazione, l'Agenzia avrebbe tre
giorni per negare l'autorizzazione scaduti i quali si formerebbe il
silenzio-assenso.
La Finanziaria nulla dice dei termini entro i quali le Entrate possono
comunicare il loro diniego, ma allo stesso tempo sembrava lasciare intendere che
una volta formatosi il silenzio-assenso il contribuente potesse compensare
tranquillamente i suoi crediti. Del resto, dato che tutti i titolari di partita
Iva sono obbligati al modello F24 online e quindi sono inseriti nella rete
telematica del Fisco, tre giorni per incrociare i dati ed esprimere il proprio
no alla compensazione sembravano più che sufficienti.
Questo provvedimento, l'ennesimo di dittatura di polizia tributaria, ha una falla non chiarita, quali sono i motivi di un eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione e se questo provvedimento viene adottato deve essere motivato adeguatamente come ogni atto amministrativo?
In cantiere il regolamento attuativo, che a breve dovrà essere
varato ed entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione, in barba allo
statuto del contribuente che obbliga almeno 60 gg di vacatio legis, ma come al
solito i nostri diritti vengono sempre calpestati.