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Compensazione crediti Erariali (Iva, Irpef. Irap,Ires..) con cartelle esattoriali Equitalia
Ultimo aggiornamento 31/12/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOTECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Molti commercialisti e aziende trovano non poche difficoltà a usufruire della possibilità di compensare i crediti tributari con i ruoli ossia con le cartelle di Equitalia prevista dall’art. 31 comma 1 del D.L: 78/2010 del 31/05/2010 conv. In L.122/2010 del 30/07/2010

Come si fa a compensare il credito tributario con le cartelle di Equitalia?

Vediamo di capire con un semplice esempio come si procede

Esempio 1

Un azienda ha un credito Iva di 2013 di 14.500,00 che vuole compensare con le cartelle di Equitalia

Bisogna utilizzare il modello F24 Accise

Nell’esempio su riportato

Inserire nella sezione Erario il codice Tributo Iva 6099 anno 2013 per €14.500,00 nella colonna crediti

Inserire nella sezione Accise Ente R, Prov. (la sigla della provincia della sede territoriale creditrice  di Equitalia nell’esempio NA)codice tributo RUOL

Presentato il modello F24 lo si allega a un’apposita dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti  da presentare ad Equitalia.

Riepilognado:

1.      Effettuare il pagamento in compensazione con il modello F24 accise, clicca qui per scaricare un esempio.

2.      Presentare un’apposita dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti prevista dall’art. 31 comma 1 del D.L: 78/2010 del 31/05/2010 conv. In L.122/2010 del 30/07/2010. Clicca qui per scaricare il modulo

 

Come fare a compensare un’ eccedenza di credito iva rilevata dall’Agenzia delle Entrate in sede i controllo automatizzato ex art. 36 bis.

Esempio 2

Un azienda ha un credito Iva di 2011 di 14.500,00, che emerge dal controllo automatizzato ex art. 36 bis ricevuto nel 2014 che vuole compensare con le cartelle di Equitalia

Per i crediti maturati in annualità pregresse, anche a seguito della liquidazione delle dichiarazioni fiscali, l’agenzia delle Entrate ha fornito dettagliate istruzioni con la circolare n. 16/E del 19/04/2011.
In sintesi, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, che prevede che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni �deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, essendo stata presentata la dichiarazione per l’anno 2013, il sistema di controllo sui pagamenti telematici non accetta compensazioni di crediti marcati 2012 o 2011 (periodo non congruente).
Come suggerito dalla citata circolare, occorre presentare una dichiarazione IVA 2014 integrativa, nella quale esporre il maggior credito (nel rigo VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012, anche se si tratta di annualità ancora antecedente).
Il credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2013 dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione;

 

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