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ADEMPIMENTI FISCALI ANNUALI
Ultimo aggiornamento 30/06/2006
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

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Indice:1.La comunicazione annuale dati Iva, 2.La Dichiarazione Iva, 3.La dichiarazione dei redditi,modello Unico, 4.La dichiarazione ici 

1.La Comunicazione annuale Dati Iva

L'art.  9  del  D.P.R.  7  dicembre  2001, n. 435, nell'aggiungere l'art. 8-bis al D.P.R. 22 luglio 1998, n.  322,  ha istituito (con effetto dall'anno 2002) un nuovo adempimento tributario.  Si tratta della presentazione di una "comunicazione annuale dati Iva", 

I  termini  di  presentazione  della  comunicazione  che scadono di sabato sono  prorogati  direttamente  al  primo  giorno  feriale successivo.La presentazione della comunicazione deve essere presentata entro  fine febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di competenza .

    Infine, è appena il caso di rimarcare che per la mancata  presentazione della comunicazione annuale o per l'invio della stessa con dati  incompleti o non veritieri si applica la  (sola)  sanzione  amministrativa  tributaria prevista  dall'art.  11  del  D.Lgs.  18  dicembre  1997,  n.  471  e   sue modificazioni (sanzione da euro 258 ad euro 2.065). Non va poi trascurata la puntualizzazione secondo la quale  la  natura  non dichiarativa   della    comunicazione    annuale    dati    Iva    comporta l'inapplicabilità delle disposizioni stabilite dall'art. 13 del  D.Lgs.  18 dicembre 1997, n. 472 e  sue  modificazioni,  in  materia  di  ravvedimento operoso nel caso di violazione degli  obblighi  di  dichiarazione  (Agenzia delle Entrate, circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002. E quindi, conclude la medesima Agenzia delle Entrate, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione dati Iva già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

La comunicazione dati Iva deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art.3 commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 entro il mese di febbraio di ciascun anno.La comunicazione non ha la natura e gli effetti della dichiarazione annuale Iva ma quelli, giuridicamente più semplici, di comunicazione dei dati e notizie. Essa non è, pertanto, manifestazione di scienza e/o di volontà ma di conoscenza.

Le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento (anno per il quale deve essere presentata la comunicazione) un volume di affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro (lire cinquantamilioni) sono esonerate, lo stesso tutti i contribuenti, che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti.

2. LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

In via generale và presentata congiuntamente a unico,La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata da tutti coloro che esercitano un'attività d'impresa o professionale, titolari di una partita Iva. Dal 2010 sarà possibile presentarla disgiuntamente in sostituzione della comunicazione annuale dati iva da effettuarsi entro il 28 febbraio, tale opzione e' conveniente per chi ha urgenza di compensare l'iva a credito.
L'obbligo permane anche per i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nel corso dell'anno.
Devono presentarla in via autonoma e non in forma unificata:

- le società di capitali e gli enti soggetti all'Irpeg con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n.633/1972, anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, eccetera, che abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'Iva di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino ala chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- particolari soggetti (ad esempio, i venditori "porta a porta" qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio  e la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno , tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, eccetera).

Modalità di presentazione

In base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione Iva deve essere presentata in via telematica. il termine di presentazione e' il 31 luglio in forma cartacea e quello di trasmissione telematica i 31 ottobre