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ACCONTI DELLE TASSE
Ultimo aggiornamento 20/12/2014
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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Indice: 1. L'acconto misura e  fonte normativa - 2. L'acconto Ire (Irpef) cosa succede se non pago le tasse  - 3.L'acconto Ires (Irpeg) - 4.L'acconto Irap -  5.L'acconto iva - 6. L'acconto dei minimi - 7.Storia legislativa degli acconti - 8.Acconti dovuti dagli eredi

 

1.L'ACCONTO misura e fonte normativa

L'acconto e' stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1977, nella misura del 75% dalla L. 23 marzo 1977, n. 97 e per modalità e termini dall'art.  17  ("Razionalizzazione dei termini  di  versamento") del D.P.R.  7  dicembre     2001, n. 435, nonché, per la parte rimasta in vigore, l'art. 4, D.L.  2     marzo 1989, n. 69. Tale aliquota a causa delle incessanti necessità finanziarie dello Stato e' arrivato a toccare il 101,50% per i soggetti Ires e 100% per i soggetti Irpef e poi leggermente ridotta

2. L'ACCONTO IRE-IRPEF cosa succede se non pago le tasse possibili soluzioni

I poveri Italiani oltre a pagare le tasse dell'anno oggetto della dichiarazione devono anche pagare l’acconto per l'anno successivo, nella misura del 100%  (all'anima dell'acconto). L'acconto è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è pari al 100% (soggetti Irpef) e 101,5% (soggetti ires) dell’imposta dichiarata nell’anno (Dl 76/2013) e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

 

Attenzione: Le tasse si possono rateizzare? si, ma soltanto quelle del 16 giugno, l'acconto del 30 novembre va versato in unica soluzione.

 

Attenzione: cosa succede se non ho i soldi per pagare? ci sono diverse soluzioni, la prima soluzione  pago con il ravvedimento operoso entro un anno, con diverse maggiorazioni di esiguo importo (es. dallo 0,2% al 3,75%) seconda soluzione aspetto che mi mandano l'avviso bonario e lo rateizzo in rate trimestrali (maggiorazione del 10%) terza soluzione attendo la cartella e la rateizzo ad Equitalia in rate mensili (maggiorazione del 30% più aggio di equitalia dell'8% più interessi) quarta soluzione attendo la cartella e faccio subito ricorso per vizi procedurali.

Attenzione: se non avete la liquidità non rateizzate, conservatevi la possibilità di farlo in caso di emergenza, non c'è niente che fa arrabbiare Equitalia quanto il mancato rispetto del rateizzo.

Per sapere come funziona il ravvedimento clicca qui

L'avviso bonario, va pagato integralmente oppure se rateizzato, va pagata la prima rata entro 30 giorni dalla ricezione, se invece l'avviso bonario è arrivato all'intermediario telematico, va pagato entro 90 giorni da quando è stato ricevuto sulla piattaforma entratel

Per rateizzare l'avviso bonario clicca qui: rateazione avviso bonario

Attenzione: cosa succede se non pago una rata dell'avviso bonario? se la si paga entro la scadenza della rata successiva con il ravvedimento nulla altrimenti si decade e arriva la cartella.

Attenzione: cosa succede se non pago la rateizzazione di Equitalia? decado dalla possibilità ulteriore di rateizzare quei ruoli e devo pagare tutto insieme altrimenti fanno le azioni esecutive, nessuna causa ostativa a rateizzare cartelle non rientranti nel rateizzo dal quale si è decaduti.

Per rateizzare le cartelle esattoriali, per un totale inferiore a 50.000 euro clicca qui e rateizza on line

Attenzione: Se non c'è alcuna possibilità di pagare avete un ultima chance quella del ricorso, molti credono che se non si paga non c'è nulla da fare non è affatto vero, c'è una procedura da seguire, se sbagliano la procedura non si paga, anche se vi dicono che la cartella possono rifarla, ricordate che la cartella va notificata entro 3 anni per cui se fate ricorso e vincete, i termini nel frattempo sono ampiamente scaduti, il delinquente dal carcere esce perché è stata sbagliata la procedura, non perché è innocente e questo vale anche per le tasse.

Attenzione: Non fare nulla quando vi notificano un accertamento o una cartella è da pazzi, passati i termini dovete soltanto pagare non ci sono Santi che tengano, per cui Fare ricorso è l'ultima chance che vi rimane.

Attenzione: Non andare a ritirare gli atti quando vi lasciano la cartolina è da stupidi, trascorsi 8 gg si ha per notificato anche se non ci andate la notifica si perfeziona e per la legge è come se l'avesse ricevuta, consultate sempre un esperto prima di fare qualsiasi cosa.

Cosa si rischia se non si pagano le cartelle ?   Pignoramento del conto corrente, pignoramento del quinto dello stipendio, fermo amministrativo della macchina, ipoteca sulla casa. Come evitarlo? Facendo sempre opposizione, Fate ricorso!!!

 

3. L'ACCONTO IRES-IRPEG

Per quanto concerne l'Ires, che  si  applica  sul  reddito  complessivo netto determinato secondo le specifiche  disposizioni  stabilite  dal  Tuir (artt. 72 e seguenti), l'art. 77 sancisce esplicitamente  che  l'imposta  è commisurata a tale reddito . La misura dell'acconto   è  aumentata  al 101,50% ai  soli  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle società (Ires)L'obbligo di versare l'acconto Ires, scatta se l'imposta dovuta l'anno precedente di cui al rigo RN17

In definitiva:

Misura dell'acconto Irpef-Ire 101,50%

 

4. L'ACCONTO IRAP

Ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.  446  e  dell’art.17 , comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  i  versamenti  in acconto
relativi all’Irap devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Il versamento dell'acconto  è  dovuto  solo  se  l'importo  complessivo dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente è  almeno  pari  ad euro 21,00.  L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali  non  è  dovuta  se  i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano euro 10,33.

Misura dell'acconto Irap 100%

Il primo acconto non sarà dovuto se di importo inferiore ai 103 euro.

 

5. L'ACCONTO IVA DA PAGARE ENTRO IL 27 DICEMBRE

L'adempimento al pagamento di un importo a titolo di acconto Iva, che è stato introdotto nel nostro sistema tributario  dall'art.  6  della  L.  29 dicembre 1990, n. 405 (Finanziaria 1991), la Corte  di  Giustizia europea considerava sostanzialmente inammissibile la richiesta di pagamento di un  tributo  determinato  senza  il  verificarsi  del  momento impositivo (all’epoca si doveva pagare l’acconto iva sull’iva pagata l’anno precedente, senza possibilità di utilizzare un metodo previsionale). Poi sono state modificate le norme e introdotti tre metodi , il metodo storico (in base all’va pagata l’anno precedente), metodo previsionale (in base all’iva che si prevede si andra’ a pagare) e metodo al 20 dicembre (si calcolo l’iva a tale data e si calcola l’acconto). La data per versare l’acconto iva nella misura dell’88% e’ il 27 dicembre (si veda Agenzia delle  Entrate, risoluzione n. 157/E del  23  dicembre  2004. Per espressa previsione legislativa, i contribuenti che hanno  affidato a  terzi  la  tenuta  della  contabilità  possono  determinare  l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta  dovuta  in  base  alla liquidazione del mese di dicembre con riferimento  alle  registrazioni  del mese di novembre.  Tali contribuenti, denominati contribuenti mensili "posticipati", hanno quindi la possibilità di determinare l'acconto  nella  misura  pari  a  due terzi dell'Iva dovuta in base alla liquidazione per  il  mese  di  dicembre 2004 che,  come  noto,  viene  effettuata  in  relazione  alle  annotazioni eseguite nel mese di novembre  (circolare  n.  40  dell'11  dicembre  1993,).

In definitiva:

Misura dell'acconto Iva 100,00% Dell'Iva dovuta l'anno precedente (metodo storico), che si prevede si paghera' (previsionale), calcolata al 20 dicembre (questo metodo e' il piu' sicuro, puo' essere sostituito convenientemente da quello storico, se l'iva dell'anno precedente era a credito oppure inferiore di quella calcolata al 20 dicembre).

 

per i contribuenti con liquidazioni trimestrali "per opzione" non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1% (art.7 comma 3 del DPR 542/99)

I codici tributo da utilizzare sono:

• 6013, per i contribuenti mensili;

• 6035, per i contribuenti trimestrali

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono i seguenti:

• 8904, per la sanzione;

• 1991, per gli interessi legali

 

5. L'ACCONTO PER I MINIMI

A partire dal 2008, l’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 24 dicembre 2007, n.  244  (Finanziaria  2008)  ha  introdotto  il  regime  dei contribuenti minimi,  prevedendo  contestualmente  l’abrogazione  di  alcuni regimi contabili applicabili fino al periodo d’imposta 2007. Il regime applicabile alle persone fisiche esercenti  un’attività  d’impresa, artistica o professionale, in possesso di determinati requisiti usufruiscono di una tassazione agevolata      è tassato forfetariamente  con  un’imposta  sostitutiva  dell’Irpef  e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 20%; e non concorre alla formazione del  reddito  complessivo  del contribuente.

    Lart. 1, comma 105, della L. n. 244/2007 prevede che, per il versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta dai  contribuenti  minimi,  si osservano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui  redditi delle persone fisiche (Irpef). Al riguardo, la Relazione governativa alla L. . 244/2007 ha chiarito che si  applicano,  tra  l’altro,  “le  disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione”

Misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva 100%

 

7. STORIA LEGISLATIVA DEGLI ACCONTI

A  decorrere  dall'anno  1977 l’acconto sorge nella misura del  75  per  cento art.1  L. 23 marzo 1977, n. 97, A partire dall'anno 1991 la misura dell'acconto è stata fissata  al  98 per cento dalle seguenti disposizioni:   - art. 4, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 405, ai fini dell'Irpeg;   - art. 1, comma 4, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito dalla  L.  29     dicembre 1991, n. 377, ai fini dell'Irpef.        Ai sensi delle disposizioni più recenti la  misura  dell'acconto  ha     subito numerose ulteriori modifiche a partire dall'anno 2000.         Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto dell'Irpef  è     ridotta all'87  per  cento,  ai  sensi  dell'art.  1  ("Modifiche  agli     scaglioni di reddito ed  agli  importi  delle  detrazioni"),  comma  4,     D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla L. 23  novembre  2000,     n. 354; la misura dell'acconto era già stata ridotta al  92  per  cento     dall'art. 6, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488.         A norma dell'art. 1, comma 5, D.L. n. 268/2000, per il  periodo  di     imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 la misura  dell'acconto     dell'Irpeg è ridotta dal 98 al 93 per cento. Per  il  medesimo  periodo     d'imposta la misura dell'acconto dell'Irap è ridotta dal 98 al  95  per     cento.    Per il periodo d'imposta 2001, l'acconto dell'Irpef è ridotto al 95   per cento, a norma dell'art. 3,  comma  3,  D.Lgs.  18  febbraio  2000,    n. 56.   Ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.  23  dicembre  2000,  n.  388  la     misura dell'acconto Irpeg è stata:  - ridotta dal 98 per cento al 93,5 per  cento  per  il  periodo  di  imposta in corso al 31 dicembre 2001;  - aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento per  il  periodo  di  imposta in corso al 31 dicembre 2002;   - aumentata dal 98 per cento  al  99  per  cento  a  decorrere  dal  periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003.   Circa l'acconto dell'IRES dovuto dall'ente o  società  controllante     per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore delle     disposizioni del Tuir, come modificato dal  D.Lgs.  12  dicembre  2003,     n. 344, vedasi  l'art.  4  ("Disposizioni  transitorie  ed  entrata  in     vigore"), comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 344/2003.     Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 344/2003, per il     periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'IRES,     la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento.         Circa la determinazione dell'acconto dovuto  ai  fini  dell'Ires  e     dell'Irap per il periodo d'imposta in corso alla data  del  19  ottobre     2005, vedasi l'art. 2, comma 10, D.L.  17  ottobre  2005,  n.  211,  in     vigore dal 19 ottobre 2005, da convertire entro il 17 dicembre 2005.  Ai sensi dell'art. 1, comma 301, L. 30 dicembre  2004,  n.  311,  a     decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura     degli acconti è fissata:   - al 99 per cento, per l'Irpef (futura Ire);      - al 100 per cento, per l'Ires.L'art. 4, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344,  ha disposto che la misura dell'acconto per il 2005  è  aumentata  dal  99  per cento al 102,50 per cento ai  soli  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle società (Ires)

8. L'ACCONTO DOVUTO DAGLI EREDI

Ai sensi dell’art.1 ultimo comma della L. 23 marzo  77  n.  97,  in  base al quale “nel caso di successione apertasi durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita
 per il versamento dell’acconto, gli  eredi  non sono tenuti al versamento”

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