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ACCERTAMENTI IMPOESATTIVI
Ultimo aggiornamento 29/01/2017
SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI

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EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA

I nuovi accertamenti sono impoesattivi, ossia non necessitano di notifica della cartella esattoriale, per cui trascorso il termini al posto della cartella arriverà  una intimazione di pagamento dell'agenzia delle Entrate con la quale comunicano la presa in carico di equitalia

Con decorrenza 01/10/2011 gli accertamenti fiscali non sono piu’ atti impositivi, ma impoesattivi, come ama chiamarli il grande prof. Glendi ossia atti esecutivi, per cui non è piu’ necessario notificare la cartella di pagamento.

L’istituto  dell’accertamento esecutivo, contenuta nell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 elimina definitivamente la ripartizione dell’attività del fisco in attività impositiva e attività di riscossione.

I nuovi accertamenti assolvono al duplice funzione di atto impositivo e di atto della riscossione, da qui la denominazione impoesattivi.

l'accertamento impoesattivo contiene di fatto tre atti:

Provvedimento impositivo (l'avviso di accertamento)

Precetto (intimazione ad adempiere , un atto che necessariamente deve precedere l'esecuzione forzata)

Titolo esecutivo ( documento che consente, nel processo civile, di promuovere l'esecuzione forzata, unitamente al precetto)

quindi quando un atto ha piu' funzioni costituisce un unico atto unitario

ma alla stessa stregua dei trattamenti dei requisiti e delle formalità dei singoli atti, l'accertamento impoesattivo deve contenere il rispetto di tutte e tre le normative.

Si rammenta inoltre che con la riforma dell'art.17 del Dlgs 472/97, l'agenzia delle entrate ha obbligo e non più la facoltà di irrogare le sanzioni insieme all'accertamento e non piu' con atto separato.

Gli atti impoesattivi si distinguono poi in

Atti impoesattivi primari,  per i quali è obbligatoria la notifica, costituiscono l'atto principale che viene posto a conoscenza del contribuente

Atti impoesattivi  secondari, per i quali è prevista la consegna diretta a mezzo raccomandata AR, costituisce una rideterminazione dell'atto principale.

Attenzione

L'atto impoesattivo si perfeziona con la notifica, che costituisce il momento piu' importante del procedimento di imposizione e riscossione, E' esclusa la sanatoria ex art. 156 cpc in quanto il contribuente con il ricorso non puo' dare l'esecutività a un titolo esecutivo.

La ripartizione tra funzione impositiva e funzione di riscossione era importante per una garanzia del contribuente, orma si accentra tutto in unico atto, la conseguenza? Prima paghi e poi parliamo in diritto “solve et repete”.

La  Corte Costituzionale ebbe a statuire con la sentenza 31/03/1961, n. 21 la incostituzionalità del solve et repete fiscale, sulla base di un preteso contrasto della norma in esame con l'articolo 24 Costituzione, ma purtroppo i nostri politici e i nostri giudici lo hanno dimenticato, perché è stato subdolamente rintrodotto e nessuno parla.

Tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l’intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, misura così fissata dal “decreto sviluppo” n. 70/2011; in precedenza era il 50%). Pertanto, non verrà più notificata la cartella di pagamento.

 Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all’Agente della riscossione.

 Da questo momento scatta la sospensione ex lege (articolo 29, comma 1, lettera b), Dl 78/2010) dell’esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba compiere alcun adempimento. Pertanto, prima che Equitalia possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva, passano complessivamente 270 giorni.

Con l’entarta in vigore dei nuovi accertamenti esecutivi grazie ai quali, non c’e’ piu’ bisogno della notifica della cartella, scaduti i termini per pagare ossia i 60 gg, l’agenzia delle entrate trasmetterà direttamente l’accertamento ad Equitalia che con raccomandata di presa in carico comunicherà l’evento al contribuente.

Ma in tutto questo, c’è qualcosa che non va, trascorsi 60 giorni anche se il contribuente paga con un giorno di ritardo bisogna pagare l’aggio ad Equitalia del 9% anche se Equitalia nulla ha fatto..!!!!!!!!!!!

La nuova disciplina del D.L. 78/2010 configura vari profili di incostituzionalità, con riferimento agli articoli 24, 41 e 76 della Costituzione.

 

La Corte Costituzionale 30/12/1993 n.480 ha stabilito un principio di diritto, ossia che l’aggio sia una remunerazione di un costo sostenuto per l’effettuazione di un servizio, il mancato ancoraggio dell’aggio al costo del servizio è illegittimo.

 

Già con la vecchia procedura, Equitalia sosteneva gli stessi costi vuoi se notificava una cartella di 100€ vuoi se notificava una cartella da 1 milione di euro, che senso ha remunerare il servizio con una percentuale?  E’ giusto a fronte di un costo di notifica di 15 euro pagare 90.000,00€ di aggi?

Con il nuovo accertamento, la situazione è ancora piu’ paradossale se si paga dopo i 60 giorni senza che Equitalia abbia mosso un dito, bisogna pagare il 9% di aggio ad equitalia, anche se questi non ha nemmeno ricevuto l’atto, ma perché bisogna pagare quest’aggio? Un bel regalo ad Equitalia senza far nulla.

La  nuova procedura dell’avviso di accertamento comporta violazione dell’art. 24 della Costituzione, limitando, nei fatti, il diritto di difesa del contribuente.

 

Infatti, prevede che il contribuente si trovi nella situazione di dover adempiere al pagamento di quanto accertato entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.

 

Vale a dire che l’intimazione a pagare ha effetti immediati sulla sfera patrimoniale del cittadino e prima ancora che esista giuridicamente un titolo esecutivo. Quindi vige il Solve et repete (prima paghi e poi ne parliamo)

Ma Il solve et repete era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale in data 31 marzo 1961,

 

sentenza  n. 21, alla sentenza sopra richiamata n. 21 del 1961 si era aggiunta la  sentenza  30 dicembre 1961 (cfr. Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1962) con   la   quale   la   Corte   aveva   dichiarato   l'incostituzionalità e l'illegittimità  del  2°  comma  dell'art.  52  della L. n. 762/1940 (legge organica sull'I.G.E.).

 

E’ palese che la norma è incostituzionale perchè illogica, illegittima, ingiusta contro ogni principio di correttezza buona fede ed imparzialità, ma principalmente perché impone il pagamento di un aggio che è null’atro che un interesse camuffato, in partica equitalia guadagna con l’interesse, con l’aggio , applicando gli interessi sulle sanzioni nonostante sia vietato e applicando gli interessi sulle sospensioni processuali, che per legge sono illegittime.

 

Dal 01/04/2012 viene introdotta la mediazione tributaria obbligatoria per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (il valore si determina non tenendo conto di interessi e sanzioni), relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, dovrà trovare applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. In sostanza per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 viene introdotta la mediazione fiscale obbligatoria nei confronti dell'ufficio che ha emesso l'atto, pena l'inammissibilità dell'eventuale ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il ricorso contro atti di valore fino a 20.000 euro deve essere preceduto, da un reclamo che contenga una proposta di mediazione. L'ufficio ha 90 giorni per valutare la proposta avanzata dal contribuente e può accettarla ovvero fare una controproposta. Se la mediazione non va a buon fine si instaura il normale contenzioso ma la parte soccombente. Attenzione che il reclamo costituisce il ricorso vero e proprio, per cui cio’ che non si eccepisce nel reclamo non si puo’ piu’ aggiungere, un’altra trappola per i contribuenti.

Inoltre si va a violare il principio di terzietà della parte giudicante, ma è mai possibile che chi  emette l’atto poi deve giudicare? A cosa serve?

Una curiosità!!!  in tutti i paesi del mondo nessuna adotta la mediazione sia civile che tributaria ad eccezione di un paese africano, a cui noi ci stiamo gemellando.

Infine nonostante la crisi, i tassi d’interesse che rasentano l’1%, gli interessi fiscali e le sanzioni duplicano, triplicano e moltiplicano le somme.

Ad esempio avete guadagnato 100.000,00€ non pagate 40.000,00 di tasse dopo un anno potreste pagarne 120.000,00 ben oltre quello che avete guadagnato, ma siamo nel 2012 o nel medioevo?

 

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