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LA LEGGE FINANZIARIA 2005 |
IN BREVE LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI |
Finanziaria 2005 Rispunta
l'elenco clienti e fornitori, soppresso nel 1994
- Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione IVA e
quindi per fine febbraio di ciascun anno, occorrerà presentare on-line un
elenco dei clienti e fornitori titolari di partita IVA con i quali sono
state effettuate operazioni soggette a fatturazione nell'anno solare
precedente. Ripenalizzazione del reato di omissione dei versamenti delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni di lavoratori dipendenti o sui compensi liquidati ai lavoratori autonomi e l'ampliamento dei poteri di accertamento e di riscossione dell'amministrazione finanziaria. Quindi attenzione e' di nuovo reato l'omesso versamento delle ritenute ex L..516/82 Il 29 settembre 2004, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contenente la Manovra Finanziaria per il 2005. Tra i principali obiettivi, si evidenziano, da una parte, una serie di misure volte a contrastare il sempre più diffuso fenomeno dell'evasione fiscale , dall'altro, l'introduzione di una serie di proposte normative che investono la materia dell'accertamento e dei suoi risvolti in tema di riscossione delle somme dovute dai contribuenti (articolo 34 del disegno di legge), ed altre misure di contenimento della spesa pubblica. Misure di contenimento alla spesa pubblica Per il 2005, la legge Finanziaria torna ad incidere sul sistema fiscale delle autonomie locali incrementando del 2% le voci di spesa del 2004. Incrementi maggiori del 2% sono previsti per voci a valenza strategica e sociale quali pensioni, investimenti lordi ed altre prestazioni a carattere sociale Nel corso dell' iter formativo del testo legislativo, la Commissione ha modificato le disposizioni in materia di finanzaregionale e locale, bloccando i tetti di spesa e gli aumenti previsti per le addizionali regionali e comunali Irap ed Ire
Da tale blocco, saranno esclusi, relativamente al tetto di spesa, le comunità montane e le unioni di Comuni fino a 10.000 abitanti mentre, per ciò che concerne le addizionali Ire, gli aumenti saranno previsti esclusivamente per i Comuni che non ne hanno beneficiato in passato Le regioni a statuto ordinario verranno rimborsate per le perdite legate alla riduzione dell'accisa sulla benzina (a partire dal 2003). Di questo ed altri trasferimenti si terrà conto per l'avvio della compartecipazione all'IVA. Gli enti territoriali potranno ricorrere ad aperture di credito. La rinegoziazione dei mutui, iscritti nel bilancio della PA, avverrà con oneri di ammortamento a carico dello Stato. La Finanziaria modificherà anche la disciplina relativa alla Tassa per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU). A partire dal 1° gennaio 2005, la superficie di riferimento denunciata non potrà, in ogni caso, essere inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale, per ciò che concerne gli immobili censiti nel catasto fabbricati. Nell'ipotesi di fabbricati già denunciati, saranno i Comuni a modificare d'ufficio le superfici inferiori, alla percentuale dell'ottanta per cento, tramite un incrocio di dati forniti dall'Agenzia del Territorio. Tali modifiche dovranno essere comunicate ai contribuenti interessati. Il Comune potrà richiedere ai proprietari la presentazione della planimetria catastale nel caso in cui questi dati non siano reperibili. Misure di contrasto all'evasione In tema di locazioni, il disegno di legge non prevede nessun tipo di accertamento, ai fini del registro e delle imposte dirette purché il canone di locazione risponda a determinati parametri. Per i contratti d'affitto, sarà previsto l'obbligo, anche per le agenzie immobiliari pena la sospensione della licenza, di trasmettere una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate nonché uno scambio di informazioni sui medesimi tra quest'ultima ed il Ministero dell'Interno. I contratti di affitto non registrati saranno considerati nulli; gli Uffici delle Agenzia delle Entrate determineranno, in via presuntiva, valore e durata del contratto di locazione non registrato (4 anni). A partire da aprile 2005, gli enti o le società che erogano servizi come luce, gas, acqua, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, per i nuovi contratti, i dati catastali degli immobili forniti dal servizio mentre, per i contratti già esistenti, l'obbligo di comunicazione scatterà in caso di modifica o di rinnovo contrattuale. Allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni fra le diverse amministrazioni pubbliche, la manovra finanziaria per il 2005 prevede un maggiore utilizzo del codice fiscale che verrà richiesto nei seguenti casi: in tutti gli atti del settore edilizio (permesso di costruzione, Dia); da Banche, Poste e altri operatori finanziari; per la somministrazione di energia elettrica, servizi telefonici, acqua e gas. Tra le misure antifrode previste in materia di I.V.A., figura l'obbligo di presentare on line gli elenchi dei clienti e dei fornitori, titolari di partita I.V.A. Entro la fine di febbraio, dovranno essere presentati, solo online, gli elenchi di clienti e fornitori con i quali sonostate effettuate, nell'anno solare precedente, operazioni soggette ad obbligo di fatturazione. Per ciascun soggetto, dovrà essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, l'imponibile e l'imposta nonché l'importo delle operazioni non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione Non dovranno presentare gli elenchi, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento ad hoc, individuerà tutti quegli elementi che dovranno essere indicati nella dichiarazione nonché le modalità di presentazione. Nel caso in cui venga violato l'obbligo, ovvero gli elenchi siano presentati con dati incompleti o non veritieri, si applicherà una sanzione pecuniaria compresa tra i 258 euro ed i 2.065 euro. In sostanza, verrà riattivato un obbligo soppresso dall'articolo 6 D.l. 357/94. Il legislatore prevede a carico del fornitore dell'esportatore abituale, l'onere di inviare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente online, i dati della "dichiarazione d'intento" ricevuta dalla controparte La comunicazione, il cui modello sarà approvato con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviata, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento. In caso di mancata comunicazione, il fornitore sarà: soggetto ad una sanzione che potrà variare dal 100 al 200% dell'imposta non applicata; responsabile, solidalmente, con il proprio cliente dell'imposta evasa, se correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta. Obblighi specifici saranno previsti per gli operatori italiani che acquisteranno autovetture nuove in un altro Paese Ue, siano concessionari, rivenditori di auto o imprenditori. Nello specifico, tali soggetti dovranno inviare, entro 15 giorni dall'acquisto, allo sportello telematico dell'automobilista: il numero identificativo del fornitore intracomunitario che ha venduto il bene; il numero di telaio del mezzo acquistato. La stessa comunicazione dovrà essere presentata in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di tali nuovi mezzi di trasporto La soglia prevista per l'invio, tramite banca o posta, della dichiarazione I.V.A. cartacea, da parte delle persone fisiche, verrà abbassata a 10 mila euro. Inoltre si prevede la proroga di un anno, al regime di detrazione I.V.A. per i mezzi di trasporto ed al regime speciale agricolo. In materia di Irpef, i redditi derivanti da lavoro dipendente, conseguiti in zone di frontiera e di altri Paesi limitrofi, saranno sottoposti al regime fiscale introdotto dalla legge 289/02 anche per il 2005, quindi, concorreranno a formare il reddito complessivo per gli importi eccedenti gli 8.000,00 euro. Misure in materia di accertamento e riscossione Nell'articolo 34 del disegno di legge, sono contenute alcune proposte normative che investono l'attività accertativa e di riscossione. Nello specifico, l'articolo focalizza l'attenzione sui seguenti aspetti: l'istituto della pianificazione fiscale concordata; l'attività di accertamento tramite gli studi di settore; altre disposizioni in materia di accertamento; il potenziamento dell'attività di riscossione. Lo strumento della pianificazione fiscale concordata, per molti aspetti simile al concordato preventivo avrà lafunzione di affiancare lo strumento accertativo basandosi sui risultati provenienti dagli studi di settore e determinerà, anticipatamente, i redditi presunti conseguiti dal contribuente nel triennio preso a riferimento. L'obiettivo sarà quello di semplificare l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria I soggetti che potranno aderire saranno imprenditori, artigiani, professionisti, saranno esclusi coloro che hanno conseguito un reddito superiore ad un determinato tetto o chi non svolgeva attività al 1° gennaio 2002. Tuttavia, un apposito decreto individuerà le categorie di contribuenti nei cui confronti si applicherà la pianificazione fiscale concordata. L'amministrazione finanziaria invierà ai contribuenti, titolari di reddito di lavoro autonomo o reddito d'impresa, una proposta triennale personalizzata con la quale si definirà la base imponibile relativa all'attività svolta. La proposta individuale, inviata dall'Amministrazione finanziaria ai soggetti contribuenti, dovrà considerare alcune variabili: le risultanze degli studi di settore, i dati relativi all'andamento dell'economia nazionale, ogni informazione relativa al contribuente. Una volta accettata la proposta, i contribuenti riceveranno alcuni benefici: limitazione dei poteri di accertamento,tassazione agevolata del reddito eccedente il reddito pianificato (sia ai fini Ire che Ires) ed infine, la possibilità dinon versare i contributi previdenziali sulla stessa quota di reddito Ai fini Iva sull'ammontare degli eventuali maggiori ricavi del periodo d'imposta oggetto della pianificazione, s'applicherà l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. Oggetto di definizione del concordato triennale sono i redditi dell'attività esercitata e non i ricavi o i compensi. Il periodo di definizione va dal 2005 al 2007 ed il periodo d'imposta previsto comincerà a decorrere dal 1° gennaio 2005. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate procederà ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo, nonché, per l'I.V.A., in ragione delvolume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo, ad eccezione di documentati avvenimenti straordinari ed imprevedibili; in quest'ultimo caso si applicherà il procedimento di accertamento con adesione previsto dal Dlgs. 218/1997. Il disegno di legge sulla finanziaria, varato dal Governo, propone modifiche all'impianto normativo degli studi di settore Le principali novità riguardano: la revisione obbligatoria degli studi che dovrà essere effettuata ogni 4 anni, sentite le associazioni professionali e di categorie ed in ogni caso, annualmente, sulla base delle elaborazioni dell'Istat, calcolate in modo differenziato per settore, territorio e dimensione dei contribuenti gli accertamenti, che hanno ad oggetto reddito autonomo e di impresa non pregiudicheranno eventuali ed ulteriori accertamenti sui medesimi; la possibilità di effettuare accertamenti nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria "per natura" o per opzione, nonché degli esercenti arti o professioni in presenza del semplice scostamento dai risultati degli stessi anche per un solo periodo d'imposta. In questo modo, la procedura diviene automatica da parte dell'ufficio fiscale, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente; le modalità di adeguamento spontaneo in dichiarazione; infatti è stata reintrodotta la possibilità di adeguamento spontaneo gratuito senza pagamento né di sanzioni né di interessi. Il contribuente, però, dovrà versare, sui maggiori ricavi, una quota aggiuntiva ai fini Irap L'adeguamento dei ricavi e dei compensi alle risultanze degli studi di settore produrrà conseguenze anche ai fini I.V.A.; inoltre, non dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ma, anticipatamente, rispetto a quanto attualmente previsto - cioè, entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sul reddito Il termine di concessione del servizio nazionale per la riscossione, viene prorogato di un anno. Al fine di potenziare l'attività di riscossione delle imposte, la Manovra prevede, per il contribuente che ha incassato redditi a tassazione separata (arretrati, TFR, altro), la possibilità di ricevere una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla liquidazione e dispone che, il versamento a saldo avverrà con modello F24 precompilato, indicando l'imposta o la maggior imposta dovuta a partire dal periodo d'imposta 2001. In caso di mancato versamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si produrranno i seguenti effetti: si procederà all'iscrizione al ruolo ex D.p.r. 602/1973; si applicheranno la sanzione per ritardato od omesso versamento diretto, e gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo. E' stato reintrodotto il reato (già previsto nell'82) per omesso versamento di ritenute certificate nell'ordinamento penale tributario quando il contribuente non versa le ritenute, operate e certificate, per importi superiori a 50.000,00 euro annui. La Finanziaria prevede la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento dell'imposta comunale sull'immobile (ICI) tramite modello F24, ciò anche in deroga a diversa previsione statutaria del Comune. In tal modo, l'attività di riscossione diretta da parte degli enti locali verrebbe sottratta alla loro autoregolamentazione. Il servizio nazionale per la riscossione, in concessione, verrà prorogato di un anno, riconoscendo ampi poteri ai concessionari che potranno: intraprendere azioni sia cautelari che conservative per la tutela dei diritti del creditore; chiedere a soggetti terzi, debitori nei confronti del soggetto iscritto al ruolo, di segnalare per iscritto, anche in modo generico, i beni e le somme che gli stessi devono al creditore, prima di procedere al pignoramento dei beni del debitore. Novità in materia di agevolazioni In materia di agevolazioni, il disegno di legge pone l'attenzione su: il Mezzogiorno, innovazione e le tecnologie, l'agricoltura e la pesca ed infine, turismo ed ambiente. Le agevolazioni per il Mezzogiorno, prevedono uno stanziamento del 30% della spesa ordinaria, in conto capitale, da destinare alle aree in via di sviluppo da parte delle Amministrazioni Centrali. L'85% dei 12,3 miliardi di Euro, assegnati dal CIPE sarà destinato alle aree meridionali. Al fine di agevolare l'utilizzo di nuove tecnologie, tra le misure previste dalla Finanziaria 2005, vi è la conferma della costituzione di un Fondo speciale, destinato ai ragazzi sedicenni, per l'acquisto di strumenti informatici. I dipendenti pubblici potranno utilizzare gli sconti previsti per l'acquisto di personal computer mentre vengono prorogati, sino al 2005, i benefici concessi agli insegnanti per l'acquisto di PC portatili da utilizzare nella didattica. Sarà rinnovato il contributo statale per l'acquisto o il noleggio in un apparecchio idoneo a consentire la recezione o la trasmissione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, anche se è stata ridotta la misura del contributo (120 €uro), ed il limite di spesa é stato fissato in 110 milioni di €uro. Inoltre, viene aumentato l'importo del Fondo di garanzia per l'innovazione tecnologica per le PMI, finalizzata all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali.Nell'ambito del settore primario, nello specifico in quello agricolo ed ittico, il Fondo di Garanzia per le operazioni di riassicurazione dei rischi effettuate dall'ISMEA viene aumentato di 50 milioni di euro; verrà prorogata tanto l'aliquota ridotta IRAP quanto il regime speciale I.V.A. L'aliquota ridotta IRAP interesserà tutti i soggetti che esercitano le attività agricole classificate nell'articolo 29 del T.U.I.R, anche se svolte da società di persone o di capitali, che ai fini delle imposte dirette sono titolari di reddito d'impresa. Sono, inoltre, agevolate a tal fine le cooperative agricole e della piccola pesca. L'applicazione del regime speciale IVA, verrà estesa a tutto l'anno 2005 per le imprese agricole che nell'anno precedente avranno realizzato un volume d'affari non superiore a 20.658.28 euro. A partire dal gennaio 2006 i produttori agricoli in regime speciale che svolgono all'interno della stessa impresa più attività agricole dovranno gestire l'attività con contabilità unitaria e con l'applicazione del regime speciale, qualora ne sussistano le condizioni. Considerando il periodo di crisi che sta attraversando il settore turistico, nasce il progetto "Scegli Italia" che verrà finanziato per il 2005 e per il 2006. Con un investimento globale per 140 milioni di euro, l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di promuovere la ricca offerta turistica italiana, convogliando le prenotazioni e ridando competitività ad una delle principali industrie del Paese. FONTE: IL SOLE 24 ORE
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