Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com  orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30

  081/5706339       081/0060351           Consulenza a pagamento                                    

 

LA LEGGE FINANZIARIA 2004

IN BREVE LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI

 

LA LEGGE FINANZIARIA 2004 

IN BREVE  LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI 

Tali misure vanno ad completare quelle previste da un provvedimento separato, la legge n. 326 del 24 novembre 2003, che introduce, tra le misure, il condono edilizio, il concordato preventivo biennale per artigiani e commercianti, la trasformazione in S.p.A. della cassa depositi e prestiti, il bonus per i figli dal secondo in poi e la destinazione dell’11% dell’Iva, per spese superiori a 50 euro e fatte in negozi che aderiscono all’iniziativa, alle organizzazioni che svolgono attività etiche.

 

Nell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2004 (Legge n. 350 del 24 dicembre 2003) si dispone:

PER IL SETTORE AGRICOLTURA

- La proroga per l'aliquota agevolata IRAP dell'1,9% anche per il 2003;

- l'applicazione per il 2004 del regime speciale IVA anche ai soggetti con volume d'affari superiore ad euro 20.658,28;

- la proroga al 31/12/2004 delle agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina;

- l'esenzione da accisa del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra;

- la proroga delle disposizioni relative al trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

A tal fine il Testo unico delle imposte sui redditi è stato integrato relativamente:

- Alla qualificazione del reddito agrario, al fine di un miglior coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- ad uno speciale regime di tassazione del reddito d'impresa derivante dalle attività agricole non rientranti nel reddito agrario;

- alla tassazione dei redditi diversi derivanti dalla commercializzazione occasionale di beni eccedenti il reddito agrario.

In materia di IVA, è stato previsto uno speciale regime per l'imposta dovuta in relazione alle attività agricole connesse (articolo 2135, comma 3 del Codice Civile).

Si tratta di misure già contenute e commentate in precedenza per il D.L. 269/2003 (convertito in Legge 326/2003), per cui, per ulteriori approfondimenti si rimanda al mio precedente intervento su Altalex (disponibile nella parte “articoli e riviste”).

La Legge finanziaria ha inoltre modificato l'articolo 10 del DPR 601/1973, in materia di agevolazioni per le cooperative agricole e della piccola pesca.

MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO

E’ stato pure modificato l'articolo 33 del D.L. 269/2003 (Legge 326/2003) che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del concordato preventivo, peraltro già oggetto di mio precedente articolo, pure disponibile sul sito Altalex, cui si rimanda nella relativa sezione.

DIRITTI D'IMBARCO SU AEROMOBILI

Per l'anno 2004 è istituita una addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato.

PROROGHE DI DISPOSIZIONI FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE 289/2002

Sono estese al 2004 le disposizioni in materia di:

- Applicabilità delle disposizioni del TUIR al 31/12/2002, se più favorevoli (articolo 2, comma 3 della Legge 289/2002);

- transfrontalieri (articolo 2, comma 11 della citata Legge 289).

In relazione alle liti definibili ai sensi dell'articolo 16 della citata Legge 289, la sospensione opera salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione.

Il beneficio fiscale per la tutela e salvaguardia dei boschi è prorogato al 31/12/2004 (articolo 19, comma 3 della citata Legge 289).

Le disposizioni in materia di accise contenute nell'articolo 21, commi 3 e 6 della citata Legge 289 sono prorogate al 31/12/2004.

DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1 della Legge 449/1997), compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, spetta:

- per le spese sostenute nell'anno 2004;

- entro l'importo massimo di 60.000 euro;

- per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente.

IVA SU MOTO ED AUTOVEICOLI

E’ prorogata al 31/12/2004 l'indetraibilità al 90% (50% in caso di propulsione non a combustione interna) dell'IVA sugli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli (articolo 30, comma 4 della Legge 388/2000).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

E' prorogata la possibilità della rivalutazione (articolo 10, comma 1 della Legge 342/2000) di:

- beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso entro il 31/12/2002;

- partecipazioni in società controllate e in società collegate (articolo 2359 del Codice Civile) costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso entro il 31/12/2002.

L'imposta sostitutiva si versa:

- in 3 rate annuali;

- entro il termine del saldo delle imposte sui redditi;

- in base ai seguenti importi:

50% nel 2004

25% nel 2005

25% nel 2006.

SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legge 342/2000 per il settore bancario e finanziario possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31/12/2003.

L'imposta sostitutiva è rispettivamente ridotta:

- dal 19% al 12%

- dal 15% al 9%

Essa va versata:

- in 3 rate annuali, senza pagamento di interessi;

- entro il termine del saldo delle imposte sui redditi;

- secondo gli importi sopra riportati (50% nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006);

Essa, inoltre, si applica mediante richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

in cui è effettuato l'affrancamento dei valori.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Ai fini delle rivalutazioni è necessario fare riferimento alle modalità stabilite D.M. 162/2001 e dal D.M. 408/2001.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA PENSIONE

Ai fini della determinazione dell'imposta minima in caso di redditi da pensione (articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo del TUIR), il reddito complessivo deve essere diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale.

ASSOCIAZIONI BANDISTICHE, CORI AMATORIALI E SIMILI (comma 31 dell’art. 2 )

Alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro si applicano:

- le disposizioni della Legge 398/1991;

- le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

PROROGA TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE E L'ACCERTAMENTO ICI

In deroga allo Statuto del contribuente (è, purtroppo, divenuta una consuetudine), la finanziaria 2004 ha previsto che:

- limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, che scadono il 31/12/2003, sono prorogati al 31/12/2004.

ICI IN CASO DI CONDONO EDILIZIO

Per i fabbricati oggetto di condono edilizio (articolo 32 del D.L. 269/2003 – Legge 326/2003), l'ICI è dovuta in ogni caso:

- Con decorrenza dal 01/01/2003;

sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,

sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.

Il versamento dell'imposta va effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio:

- in 2 rate di uguale importo;

- entro i termini di pagamento dell'imposta per l'anno 2004;

- in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

CONCORDATO PER GLI ANNI PREGRESSI, INTEGRATIVA SEMPLICE, TOMBALE

ESTENSIONE DEI CONDONI AL 2002

Le disposizioni in materia di concordato per le annualità pregresse, integrativa semplice e condono tombale (articoli 7, 8 e 9 della Legge 289/2002) sono applicabili:

anche al periodo di imposta in corso al 31/12/2002, per il quale le dichiarazioni

sono state presentate entro il 31/10/2003;

effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004

L'estensione dei condoni al 2002 prevede che:

per i soggetti che al 01/01/2004 hanno già effettuato versamenti utili per i condoni, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16/03/2004 è pari a:

- intero importo dovuto, fino a concorrenza (con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro) della somma di:

3.000 euro per le persone fisiche;

6.000 euro per gli altri soggetti,

se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;

- 10% di quanto dovuto, con un minimo di:

100 euro per le persone fisiche;

200 euro per gli altri soggetti,

se i versamenti già effettuati sono pari o superiori a 3.000 e 6.000 euro.

La presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta nonché al periodo di imposta in corso al 31/12/2002.

Non si possono avvalere del concordato e dell'integrativa semplice i soggetti che hanno effettuato il tombale.

I contribuenti che intendono effettuare il condono tombale devono presentare, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31/10/2003.

Le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali al 01/01/2004 è stato notificato:

- processo verbale di constatazione con esito positivo;

- avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP;

- invito al contraddittorio (articolo 5 del D.Lgs. 218/1997),

per i quali non si sia proceduto alla definizione delle liti potenziali.

In caso di avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis del DPR 600/1973) relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione o avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, comma 5 del DPR 633/1972, divenuti definitivi al 01/01/2004, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che sia effettuato entro la prima data di pagamento il versamento delle somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Anche per il 2002, la mancata adesione comporta l'estensione di due anni dei termini per l'accertamento (articolo 10 della Legge 289/2002).

i contribuenti che hanno presentato dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-bis del DPR 322/1998) successivamente al 31/10/2003, possono avvalersi del condono per il 2002 sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.

L'adesione al condono comporta la rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

DEFINIZIONE DI RITARDATI O OMESSI VERSAMENTI

Le disposizioni in materia di definizione dei ritardati o omessi versamenti (articolo 9-bis, commi 1 e 2 della Legge 289/2002) sono applicabili anche ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute al 01/01/2004.

Il versamento va effettuato:

- entro il 16/03/2004 (per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge);

- in 3 rate, se eccede:

3.000 euro per le persone fisiche;

6.000 euro per gli altri soggetti.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DELL'INVIM

Le disposizioni in materia di definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e dell'INVIM (articolo 11 della Legge 289/2002) si applicano anche relativamente:

- agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30/09/2003;

- alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro il 30/09/2003;

- all'adempimento delle formalità omesse per le quali al 01/01/2004 sono decorsi i relativi termini.

Occorre che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta al 01/01/2004.

La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute e l'adempimento delle formalità omesse vanno effettuati entro il 16/03/2004. In caso di mancata definizione i termini per la rettifica sono prorogati di due anni.

REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

I soggetti che effettuano l'integrativa semplice o il tombale anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31/12/2002 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14 della Legge 289/2002) anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31/12/2002.

Le variazioni o le iscrizioni vanno effettuate nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31/12/2003 o in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi.

Nei casi previsti dall'articolo 14, commi 4 e 5 della Legge 289/2002, le attività ed maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti per imposte sui redditi ed IRAP a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31/12/2003.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato entro il 16/03/2004.

DEFINIZIONE DELLE LITI POTENZIALI

Con riguardo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2002, le disposizioni relative alla definizione delle liti potenziali (articolo 15 della Legge 289/2002) sono applicabili anche:

- agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali al 01/01/2004 non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso;

- agli inviti al contraddittorio (articoli 5 e 11 del D.Lgs. 218/1997), per i quali al 01/01/2004 non è ancora intervenuta la definizione;

- ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali al 01/01/2004 non è stato notificato avviso di accertamento o ricevuto invito al contraddittorio.

Il pagamento delle somme dovute va effettuato entro il 16/03/2004.

I soggetti che al 01/01/2004 hanno già effettuato versamenti utili per la definizione delle liti potenziali (articolo 15 della Legge 289/2002), ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, possono applicare le modalità di pagamento previste per il concordato, l'integrativa semplice ed il tombale 2002.

Fino al 18/03/2004 restano sospesi i termini per:

- la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni;

- il perfezionamento della definizione relativamente agli inviti al contraddittorio.

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Le disposizioni in materia di definizione delle liti pendenti (articolo 16 della Legge 289/2002) sono applicabili anche alle liti fiscali pendenti al 01/01/2004.

Si intende comunque pendente la lite per la quale al 30/10/2003 non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Le somme dovute vanno versate entro il 16/04/2004.

Possono essere rateizzate in un massimo di:

- 6 rate trimestrali di pari importo;

- 12 rate trimestrali, se superano 50.000 euro.

L'importo della prima rata va versato entro il 16/03/2004. Gli interessi legali vanno calcolati dal 17/03/2004 sull'importo delle rate successive.

ULTERIORI TERMINI CONNESSI

Gli ulteriori termini connessi saranno determinati con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DEI TERMINI DEI CONDONI

Ai soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 269/2003 (Legge 326/2003), hanno già effettuato versamenti utili per il concordato, l'integrativa semplice, il tombale e la definizione delle liti potenziali (articoli 7, 8, 9 e 15 della Legge 289/2002) e che intendono avvalersi (articolo 34 del D.L. 269/2003) delle medesime definizioni

relativamente a:

- altri periodi di imposta;

- altro settore impositivo;

- diversi atti (avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione), si applicano le disposizioni previste dalla presente finanziaria in relazione ai versamenti per il condono 2002 .

CONDONI E CONCORDATO PREVENTIVO

Ai fini del concordato preventivo (articolo 33 del D.L. 269/2003 – Legge 326/2003), i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che relativamente al periodo d'imposta in corso al 01/01/2001 hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, non devono adeguarsi versando le relative imposte (articolo 33, comma 5), a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31/12/2002.

In ogni caso, le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi e dei redditi vanno applicate sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI BILANCI DA PARTE DEI COMMERCIALISTI

La finanziaria 2004, integrando l'articolo 31 della Legge 340/2000, ha disposto che:

il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice Civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

Il professionista che ha provveduto alla trasmissione deve attestare che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società (la società deve depositare gli originali su richiesta del Registro delle imprese).

Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale ed incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 13 DEL TUIR - ALTRE DETRAZIONI

A decorrere dal 01/01/2003, le detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR sono correlate non più al reddito complessivo, ma al reddito complessivo al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

MANCATA PRESCRIZIONE PER I RIMBORSI IRPEG E IRPEF

L'Agenzia delle Entrate deve procedere all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30/06/97, senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI

In base alla nuova formulazione dell'articolo 8, comma 1 del DPR 544/1999, i soggetti che:

- Effettuano spettacoli viaggianti;

- svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR 633/1972;

- nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro

possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale (Legge 249/1976) o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi (D.M. 30/03/1992), integrati con le indicazioni previste dall'articolo 74 quater, comma 3 del DPR 633/1972.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENALITÀ PER I PROFESSIONISTI CHE HANNO INVIATO IN RITARDO LE DICHIARAZIONI

La finanziaria 2004, integrando l'articolo 34, comma 4 del D.L. 269/2003 (Legge 326/2003), consente la definizione delle penalità previste per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute fino al 31/12/2002: Non solo a carico di banche e Posta, ma anche a carico dei professionisti incaricati (articolo 3, comma 3, lettere a, b ed e del DPR 322/1998).

Per questi ultimi soggetti la penalità è ridotta al 10% della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997 (la sanzione va da 516 euro a 5.164 euro, per cui è dovuta la sanzione minima ridotta a 51,60 euro) .

COMPENSO AI PROFESSIONISTI PER L'INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI

Con l'inserimento del comma 3-ter nell'articolo 3 del DPR 322/1998, è stato previsto che ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3 del DPR 322/1998) spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'IVA.

La misura del compenso è adeguata ogni anno.

RIVALUTAZIONE DEI MOLTIPLICATORI DELLE RENDITE CATASTALI

Infine, è previsto che a decorrere dal 01/01/2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sono rivalutati nella misura del 10% i moltiplicatori della rendita catastale previsti dall'articolo 52, comma 5 del DPR 131/1986.

Ciò comporta che il valore minimo da dichiarare, per la compravendita di immobili al fine di evitare che l’Amministrazione finanziaria possa emettere accertamenti di maggiore valore, aumenta in misura pari al 10% con un proporzionale incremento di fatto delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulle compravendite immobiliari.

NON CONCORRENZA AL REDDITO DEI CONTRIBUTI SANITARI

In virtù del comma 118 dell’art. 3 della presente legge finanziaria per l’anno 2004, per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria di cui all'ex art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 N. 917 è fissato nell'importo di euro 3.615,20.

Ciò comporta che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (versamenti ai fondi di assistenza sanitaria integrativi) non sono soggetti ad imposte (cioè non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente) sino ad un importo annuo, per il 2003 e il 2004, di euro 3.615,20 (in precedenza questo limite era di euro 3.098,74 per l’anno 2003 e di euro 2.840,51 per l’anno 2004).


 


 

TESTO INTEGRALE DELLA  LEGGE FINANZIARIA 2003 download

LEGGE FINANZIARIA 2001 

LEGGE FINANZIARIA 2002

LEGGE FINANZIARIA 2003